di Rainer Maria Baratti

Lo scorso 26 giugno si è tenuto il webinar dal titolo “La crescita sostenibile nelle costituzioni e nel diritto internazionale”, organizzato dal Comitato Pari Opportunità (CPO) dell’Ordine degli avvocati di Matera, in collaborazione con AIGA Nazionale, AIGA sezione Matera, Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli e Associazione Donne Giuriste Italia (ADGI). L’evento è stato patrocinato dalla Regione Basilicata e dall’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani. L’incontro è stato l’appuntamento conclusivo del panel Matera G20 dedicato al tema della sostenibilità e che ha anticipato il G20 Esteri e sviluppo che si è tenuto a Matera il 29 giugno. Durante l’incontro è intervenuto il Presidente Anton Giulio Lana con una relazione dal titolo “Dal Rapporto Bruntland all’Agenda 2030”.

L’espressione “Sviluppo Sostenibile”, così come la parola “Sostenibilità”, è entrata nel nostro lessico quotidiano. Possiamo ritrovarla sull’etichetta di un buon vino, alla televisione ed esistono App che ci aiutano a misurare la “sostenibilità” della nostra routine quotidiana. Ma cosa si intende per Sviluppo sostenibile? La prima definizione di Sviluppo sostenibile la possiamo ritrovare nel rapporto Bruntland emanato nel 1987 dalla “Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo”. Nel rapporto lo Sviluppo sostenibile viene definito come  “uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

Attualmente vi è una disputa dottrinale volta ad accertare quale sia la rilevanza giuridica del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto del diritto internazionale. Vi sono molteplici posizioni a riguardo ma sembrerebbe che, al di là delle diverse opinioni, il principio dello Sviluppo sostenibile abbia un valore di riferimento e programmatico. Anche se il contenuto etico alla base del concetto lo collocherebbe a un livello più “rarefatto” della sfera giuridica, questo potrebbe collocarsi a un livello “metagiuridico” in qualità di “metaprincipio” che agisce e ispira altre norme e principi. La vera forza di tale principio sembrerebbe essere nella sua multidimensionalità in quanto al proprio interno comprende una serie di principi caratterizzati dall’obiettivo comune del perseguimento della sostenibilità e un metodo declinabile in base alla materia o il contesto socio-economico di riferimento. Vi sarebbe sarebbe quindi un difetto di precettività o di giustiziabilità di tale principio, che in ogni caso non ne pregiudicherebbe la valenza programmatica o ispirativa.

Rilevata tale problematica quindi ci si domanda quali tutele siano possibili e quali siano le modalità di applicazione di detto principio. Per quanto riguarda le possibilità di tutela in materia ambientale in via giudiziaria, attualmente, le uniche modalità sono quelle inerenti ai meccanismi di tutela regionale, come quello della CEDU. Per quanto riguarda, invece, le modalità di applicazione o di giustiziabilità del concetto di “Sviluppo sostenibile” la sfida è ancora aperta. Quest’ultima dovrebbe essere colta da parte degli ordinamenti interni in quanto permetterebbe di rispondere alle sfide del nostro secolo e ai bisogni di moltissimi giovani che gridano all’unisono: “There is No Planet  B!”.