Roma, 21 ottobre 2016 – “Molto deludente la sentenza della Corte costituzionale che non riconosce la necessità di pari tutela tra genitore biologico e genitore sociale nel rapporto con il minore” queste le prime affermazioni dell’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani a seguito della pubblicazione della sentenza di ieri, 20 ottobre 2016, con cui la Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale di una norma – l’articolo 337-ter del codice civile – nella parte in cui non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore conservare rapporti significativi con l’ex partner del genitore biologico.

Il tema è quello delle famiglie omogenitoriali e della tutela dei minori nati nel loro contesto. La questione riguardava l’affido di due gemelli nati da una coppia di donne in seguito a fecondazione eterologa. La fine della relazione della coppia ha comportato una lunga battaglia legale sull’affidamento dei figli, culminata proprio con il rinvio degli atti alla Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla costituzionalità della disposizione che non consente al giudice di regolamentare i rapporti tra il minore e l’ex partner del genitore biologico. L’art. 337-ter del codice civile, infatti, detta precise prescrizioni a tutela dei minori circa l’obbligo di una frequentazione equilibrata e continuativa di entrambi i genitori, nonché dei parenti di ciascun ramo genitoriale, ma non contempla chiaramente l’ipotesi dell’ex partner del genitore biologico.

La Consulta ha deciso che non vi è un vuoto di tutela, in quanto in questi casi secondo il giudice costituzionale andrebbe applicata la disposizione contenuta all’art. 333 del codice civile, la quale disciplina tuttavia la diversa ipotesi di condotta del genitore pregiudizievole ai figli, circostanza in cui il giudice può adottare “provvedimenti convenienti”.

Con questa sentenza, che non è al passo con i tempi, né con i più recenti pronunciamenti della Corte di Strasburgo, viene lasciata alla discrezionalità di un giudice valutare l’intensità di un legame con il genitore non biologico, mentre la tutela con il genitore biologico rimane garantita dalla legge: una pronuncia pilatesca che avalla un’evidente disparità di trattamento.” conclude il Presidente Lana.

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