di Rainer Maria Baratti    

Negli ultimi anni la Grecia ha progettato un programma di polizia per la raccolta di dati biometrici delle persone in partnership con Intracom Telecom. È del dicembre 2019 l’annuncio della polizia greca  della firma del contratto con la società di telecomunicazioni globale per contribuire a creare il programma dal titolo “Smart policing”. Il programma ha un costo stimato di 4,5 milioni di euro e sarà finanziato per il 75% dal “Fondo per la sicurezza interna” della Commissione europea. Attualmente non ci sono però ancora indicazioni su quando il programma verrà attivato ufficialmente.

Recentemente l’organizzazione non governativa (ONG) Human Rights Watch ha dichiarato che il rischio è quello di amplificare le dinamiche discriminatorie già in atto nel Paese poiché l’intenzione delle forze dell’ordine greche sarebbe quella di utilizzare i dati biometrici raccolti su vasta scala attraverso il supporto dei database della polizia, dell’immigrazione e del settore privato. A destare la preoccupazione è l’atteggiamento della polizia greca durante la pandemia: fermi e perquisizioni arbitrarie, spesso discriminatorie, di migranti e minoranze emarginate. Secondo Human Rights Watch, inoltre, il rilevamento dei dati biometrici potrebbe favorire e aumentare la pratica del Racial Profiling.

            Grazie a “Smart policing” le forze dell’ordine riceveranno dispositivi intelligenti con un software integrato per consentire la scansione delle targhe dei veicoli, raccogliere le impronte digitali e scansionare i volti. Dopo la raccolta, i dati potranno essere immediatamente confrontati con quelli già archiviati in 20 database di autorità nazionali e sovranazionali. In base alle specifiche tecniche del progetto, il sistema cancellerà immediatamente le scansioni delle impronte digitali se non vi è corrispondenza con gli altri database, mentre se il sistema trova una corrispondenza i dati saranno conservati per un periodo di tempo non ancora specificato. Secondo quanto dichiarato dalle stesse autorità greche, “Smart policing” è un modo più efficiente per identificare i migranti sprovvisti di documenti.

Human Rights Watch inoltre denuncia che anche quando i migranti o altre minoranze emarginate sono in possesso di documenti, la polizia sovente procede ad arresti arbitrari e trattiene quest’ultimi in una stazione di polizia per ore, in attesa di verificare la loro identità e il loro status legale. Tale pratica è stata frequentemente utilizzata per prendere di mira in modo discriminatorio le persone sulla base della razza, della nazionalità o dell’etnia. Secondo l’ONG la raccolta dei dati biometrici potrebbe aumentare l’utilizzo di queste strategie da parte della polizia. Di fatti le stesse autorità greche hanno dichiarato che attraverso questo programma il numero di fermi giornalieri è destinato ad aumentare.

Allo stato attuale, per come formulato, il programma “Smart policing” inoltre non sarebbe conforme alla direttiva dell’Unione europea 2016/680 del 27 aprile 2016 “relativa  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  da  parte delle  autorità  competenti  a  fini  di  prevenzione,  indagine,  accertamento  e  perseguimento  di  reati  o esecuzione  di  sanzioni  penali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati e  che  abroga  la  decisione quadro  2008/977/GAI  del  Consiglio”. All’art. 8, co. 2, si afferma che “il  diritto  dello  Stato  membro  che  disciplina  il  trattamento  nell’ambito  di  applicazione  della  presente  direttiva specifica  quanto  meno  gli  obiettivi  del  trattamento,  i  dati  personali  da  trattare  e  le  finalità  del  trattamento”. Inoltre all’art. 10  viene prevista una maggiore tutela per il trattamento di categorie particolari di dati personali in quanto si afferma che “Il  trattamento  di  dati  personali  che  rivelino  l’origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni  politiche,  le  convinzioni  religiose  o filosofiche  o  l’appartenenza  sindacale,  e  il  trattamento  di  dati  genetici,  di  dati  biometrici  intesi  a  identificare  in  modo univoco  una  persona  fisica  o  di  dati  relativi  alla  salute  o  di  dati  relativi  alla  vita  sessuale  della  persona  fisica  o  all’orientamento  sessuale  è  autorizzato  solo  se  strettamente  necessario,  soggetto  a  garanzie  adeguate  per  i  diritti  e  le  libertà dell’interessato  e  soltanto: a)  se  autorizzato  dal  diritto  dell’Unione  o  dello  Stato  membro; b)   per  salvaguardare  un  interesse  vitale  dell’interessato  o  di  un’altra  persona  fisica;  o c)  se  il  suddetto  trattamento  riguarda  dati  resi  manifestamente  pubblici  dall’interessato”.