di Adriana Raimondi
Con sentenza del 10 novembre 2022, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) nel caso I.M. e altri c. Italia, ricorso n. 25426/20.
Il caso riguardava la decisione delle autorità italiane di mantenere inalterati gli incontri settimanali tra il padre e i ricorrenti, i di lui figli minori e la madre, nonostante questi fosse tossicodipendente e alcolizzato, nonché accusato di violenza domestica nei confronti della madre dei bambini e di maltrattamenti e comportamenti minacciosi durante gli stessi incontri programmati.
Per di più, il tribunale decideva di sospendere la responsabilità genitoriale della madre, considerata un genitore “ostile ai contatti con il padre [dei bambini]”, in quanto si era rifiutata di partecipare ad alcuni incontri programmati adducendo quale motivazione una storia di violenza domestica e preoccupazioni per la sua sicurezza personale e per quella dei bambini.
Nel caso in commento, la Corte rilevava, in particolare, che gli incontri svoltisi dal 2015 avevano turbato l’equilibrio psicologico ed emotivo dei bambini, costretti a incontrare il padre in un ambiente non adeguatamente protetto. L’interesse superiore dei figli minori risultava quindi violato, non potendo questo corrispondere all’obbligo di continuare ad incontrare un padre violento.
La Corte osservava che il Tribunale non aveva esaminato con attenzione la situazione della madre dei bambini, sospendendone responsabilità genitoriale senza una congrua motivazione e senza prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti del caso. Infatti, non si era tenuto conto della situazione di violenza vissuta dalla ricorrente e dai suoi figli, né del procedimento penale in corso contro G.C. per maltrattamenti.
Per questi motivi, la Corte nel caso in esame, ha concluso per la sussistenza, nei confronti di tutti e tre i ricorrenti, della violazione dell’art. 8 CEDU.
Il testo della sentenza può essere consultato cliccando qui.