di Valentina Rao

Il 25 febbraio 2021 sono entrate in vigore le modiche apportate alla legge della Provincia di Trento a tutela delle donne vittime di violenza.

Dall’entrata in vigore del testo del 2010 sono state intraprese numerose azioni volte a dare esecuzione alla legge stessa nell’ottica della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne, tra le quali interventi formativi, attività di sensibilizzazione rivolte sia alla comunità che agli operatori, l’attivazione del nuovo sevizio residenziale denominato “casa rifugio”, il protocollo d’intesa sottoscritto a Trento fra la Provincia, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la Procura della Repubblica presso i Tribunali e il Comando di Carabinieri. Le integrazioni del febbraio scorso vogliono dare un segnale ancora più incisivo dell’intera comunità per il contrasto agli abusi e vicino alle vittime affinché, anche con supporti economici e psicologici, non si sentano sole e debbano subire il senso di solitudine ed emarginazione che la violenza in quanto tale determina.

All’art. 1 viene aggiunto il comma 3: “Ai fini di questa legge la violenza contro le donne è definita ai sensi dell’articolo 3 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, quale violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.” All’art. 4 viene inserito il comma 3: “Per garantire una risposta tempestiva e un sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori, i servizi antiviolenza comprendono in particolare:

a)    supporto e consulenza psicologica e sociale, anche con l’ausilio di interpreti e mediatori culturali per le donne straniere;

b)    orientamento nella scelta dei servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali;

c)    percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;

d)    percorsi rivolti ai figli minori eventualmente presenti di recupero del trauma in modo autonomo rispetto agli interventi sulla madre coinvolta nella situazione di violenza;

e)    percorsi di rieducazione rivolti al maltrattante ai fini di prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti;

f)     attivazione di un servizio di pronta emergenza funzionante ventiquattro ore su ventiquattro”.

Infine, la legge viene integrata con l’art. 7 bis che prevede un “assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza”. 

La Provincia concede, dunque, alle donne che hanno subito violenza, residenti nel territorio provinciale, un assegno di autodeterminazione per sostenerne l’autonomia e in particolare per agevolare l’autonomia abitativa e il rafforzamento o il raggiungimento dell’autonomia personale.