di Adriana Raimondi

Con ordinanza n. 3476 del 17 febbraio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione è intervenuta in materia di dichiarazione di adottabilità, affrontando il tema del mantenimento delle relazioni socioaffettive tra la minore e la madre biologica, pur in presenza di un accertato stato di abbandono.

La vicenda trae origine dalla sentenza n. 96/2024 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, che aveva accertato lo stato di abbandono della minore C.C., nata nel 2010, e dichiarato la sua adottabilità. Il procedimento era stato promosso dalla Procura minorile, che aveva evidenziato le condotte gravemente pregiudizievoli della madre, già sospesa e poi dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale per perdurante dipendenza alcolica, nonché l’assoluto disinteresse del padre naturale. I tentativi di recupero delle capacità genitoriali erano risultati fallimentari e incompatibili con l’esigenza della minore di vivere in un contesto stabile.

Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva disposto la sospensione del procedimento per verificare la possibilità di un ricongiungimento, avviando madre e figlia a un percorso di terapia familiare e individuale. All’esito delle nuove audizioni della minore e delle relazioni dei Servizi sociali, era emersa una situazione di sostanziale immutabilità, con inversione dei ruoli madre-figlia, persistente dipendenza della genitrice e incapacità di quest’ultima di porsi quale riferimento affettivo adeguato. La Corte d’appello di Salerno aveva rigettato il gravame della madre, confermando la declaratoria di adottabilità.

Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure relative all’accertamento dello stato di abbandono, escludendo anche la configurabilità di una situazione di “semi-abbandono” idonea a giustificare un’adozione c.d. mite. È stato invece accolto il motivo con cui si lamentava la mancata valutazione del diritto della minore a non vedere reciso un legame affettivo significativo con la madre.

La Prima Sezione ha richiamato l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, come affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2023, secondo cui: «La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socioaffettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d’origine realizzi l’interesse del minore. Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità».

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che, pur non avendo escluso la possibilità di prosecuzione dei rapporti tra madre e figlia fino all’eventuale pronuncia di adozione, la decisione impugnata non aveva adottato alcuna specifica regolamentazione, di fatto impedendone la prosecuzione in assenza di disciplina. Ciò nonostante fosse stata evidenziata la persistenza e la complessità del legame affettivo madre-figlia e la contrarietà all’adozione in passato manifestata dalla minore.

Da qui la cassazione con rinvio alla Corte territoriale, chiamata a riesaminare la questione alla luce dei principi richiamati e a pronunciarsi espressamente sulla possibilità e sulle modalità di eventuale mantenimento della relazione, ove compatibile con l’interesse della minore.