di Maria Vittoria Polticchia
Con la sentenza n. 15075 del 4 giugno 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione si è pronunciata in materia di diritto al riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale di bambini nati da procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero.
La vicenda ha avuto origine da un’istanza rimessa al Comune di Brescia da due donne unite civilmente, madri rispettivamente biologica e intenzionale, di due bambini nati a seguito di PMA avvenuta all’estero. Le madri avevano richiesto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune l’iscrizione di entrambe come genitori sui certificati di nascita dei figli minori.
A seguito del diniego dell’Ufficiale di iscrivere la madre intenzionale nei certificati di nascita, le donne hanno proposto ricorso al Tribunale di Brescia. Il 16 febbraio 2023, il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando il rifiuto illegittimo, ordinando la rettificazione dell’atto di nascita dei bambini e l’aggiunta dell’indicazione del secondo genitore.
Il Ministero dell’Interno ha impugnato la decisione, sostenendo che la legge n.40 del 2004 non poteva applicarsi alle coppie omosessuali, dato che l’intenzione del legislatore era di limitare l’accesso alle tecniche di PMA eterologa a situazioni di infertilità patologica.
La Corte d’appello di Brescia ha rigettato il reclamo, confermando il provvedimento di primo grado e riconoscendo il diritto alla bigenitorialità, sulla base di “un’interpretazione evolutiva” dell’art. 8 della legge n.40 del 2004. I giudici territoriali hanno altresì considerato l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. d), della legge n.184 del 1983, inadatta al riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale. In particolare, i giudici hanno ritenuto tale strumento ‘insufficiente ed inidoneo’ per la tutela del diritto del minore al proprio status di figlio, poiché l’adozione speciale non assicura la piena protezione del bambino sin dalla nascita, causando una discriminazione tra bambini nati da PMA eterologa in coppie eterosessuali ed omosessuali. Il Ministero dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, confermando il riconoscimento della madre intenzionale. Pur approvando il dispositivo della decisione della Corte d’appello, ne ha corretto in diritto la motivazione. La Prima Sezione ha rilevato che, prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.8 della legge n.40 del 2004 (contenuta nella sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale), la norma faceva espresso riferimento all’art. 6, il quale a sua volta rimandava ai soggetti di cui all’art. 5, ossia a coppie di “sesso diverso”, rendendo quindi impossibile estendere la portata della legge alle coppie omosessuali. Di conseguenza, il giudice ordinario non poteva sostanziare il riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale su un’interpretazione evolutiva o costituzionalmente conforme. Non essendo legittimato a sanare da solo il vuoto normativo di tutela dell’interesse del minore, il giudice comune avrebbe dovuto sollevare un incidente di costituzionalità.
Tuttavia, con la sentenza n. 68 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede il riconoscimento della madre intenzionale avente espresso preventivo consenso alla PMA. Il Collegio ha dunque stabilito che il mancato riconoscimento sin dalla nascita dello stato di figlio nato in Italia da PMA all’estero per entrambi i genitori, inclusa la madre intenzionale, non garantisca i migliori interessi del minore. In particolare, tale impedimento costituisce una violazione dei diritti del minore costituzionalmente garantiti, tra cui l’identità personale (art. 2), l’uguaglianza (art. 3) e la genitorialità effettiva (art.30). Proprio sulla base di questo quadro costituzionale innovativo, la Cassazione ha potuto confutare nel caso di specie la conformità del dispositivo della Corte d’appello alla nuova interpretazione giurisprudenziale, rigettando il ricorso del Ministero dell’Interno.
In conclusione, la Prima Sezione ha sollecitato il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, a colmare il vuoto normativo di tutela dei minori nati da PMA in coppia omosessuale, e ad individuare modalità congrue al riconoscimento dei legami affettivi stabili di questi ultimi.





