di Beatrice Di Michele

Con sentenza del 5 febbraio 2026, resa nel caso A.V. c. Repubblica di Moldavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, riscontrando l’ineffettività delle indagini svolte dalle autorità moldave a seguito della denuncia di una possibile violenza sessuale e della morte si una ragazza di quindici anni.

Il caso riguarda la morte della figlia quindicenne della ricorrente, trovata senza vita dopo essere caduta dal diciannovesimo piano di un edificio a seguito, verosimilmente, di una violenza sessuale. Il rapporto redatto sulla scena del crimine descriveva, infatti, una serie circostanze idonee ad ipotizzare una precedente aggressione sessuale; ciononostante, concludeva che la morte fosse stata causata dalla caduta e che le lesioni riscontrate sul corpo, ne fossero una conseguenza.

In un primo momento, il pubblico ministero si era rifiutato di avviare qualsiasi indagine sulla morte della figlia della ricorrente. Solo in un momento successivo, a seguito di un reclamo presentato dalla ricorrente, un magistrato gerarchicamente superiore aveva disposto l’apertura di un procedimento per sospetta coercizione o istigazione al suicidio. In ogni caso, al termine delle indagini, il pubblico ministero aveva disposto l’archiviazione del procedimento ritenendo che la minore soffrisse di depressione e per questo si era tolta la vita.

I successivi ricorsi presentati dalla ricorrente contro tale decisione erano stati respinti. Nel corso del procedimento, la ricorrente aveva ripetutamente denunciato l’inefficacia delle indagini, lamentando di non essere stata adeguatamente coinvolta e di non aver ricevuto informazioni regolari o copia completa degli atti del fascicolo. Aveva inoltre contestato la mancata esecuzione di specifiche attività investigative sulla base delle informazioni da lei fornite.

La Corte, nel caso in commento, ribadiva innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, grava sugli Stati un obbligo positivo indiscusso di condurre un’indagine effettiva ogniqualvolta una morte presenti profili sospetti. Esaminando le circostanze del caso, la Corte rilevava che l’indagine era stata caratterizzata da numerose e rilevanti carenze, tali da compromettere la capacità delle autorità di chiarire le reali circostanze della morte della figlia della ricorrente e di accertare eventuali responsabilità.

In particolare, la Corte osservava che le autorità nazionali non avevano svolto tutte le attività investigative possibili, né adottato le misure ragionevolmente esigibili per fare piena luce sui fatti, omettendo un’analisi completa e accurata delle prove raccolte e trascurando possibili ipotesi alternative al suicidio. Tali omissioni sono state ritenute sufficientemente gravi da integrare una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, per la mancata conduzione di un’indagine effettiva su una morte avvenuta in circostanze sospette e probabilmente a seguito di una violenza sessuale.