di Beatrice Di Michele

Con sentenza del 24 marzo 2026 resa nel caso Badea c. Romania, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, in relazione alle carenze nel processo decisionale interno nell’ambito di un procedimento per il ritorno internazionale di minore ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980.

La controversia riguardava il mancato ritorno in Svizzera della figlia del ricorrente, X, di 15 anni, che, dopo aver vissuto con il padre in Svizzera a seguito della separazione dei genitori, nel 2021 aveva rifiutato di rientrare dopo un soggiorno in Romania presso la madre.

Il ricorrente aveva quindi avviato un procedimento per il ritorno della minore ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980. Tuttavia, la madre si era opposta al ritorno, sostenendo che la minore avesse rifiutato di rientrare in Svizzera a causa del comportamento del padre. Pertanto, il Tribunale nazionale aveva ordinato alle autorità per la protezione dell’infanzia di valutare se X presentasse segni di abuso fisico o emotivo da parte del ricorrente, se vi fosse il rischio che i suoi disturbi comportamentali potessero aggravarsi in caso di rimpatrio forzato in Svizzera e se la stessa avesse la maturità necessaria per decidere dove fosse il suo interesse nel vivere. Il Tribunale aveva inoltre disposto che X fosse sottoposta ad una valutazione psicologica, dalla quale emergevano sintomi riconducibili a possibili traumi emotivi, elevati a livelli di ansia e stress post-traumatico, nonché il rischio di comportamenti autolesivi in caso di ritorno forzato. La minore aveva inoltre espresso il proprio rifiuto di rientrare, riferendo anche comportamenti inappropriati del padre e difficoltà vissute nel contesto scolastico in Svizzera.

Alla luce di tali elementi, i giudici interni avevano rigettato la domanda di rientro, ritenendo applicabili le eccezioni previste dall’art 13, lettera b), della Convenzione dell’Aja, la quale prevede che l’autorità giudiziaria non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona che si oppone al ritorno dimostri che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per effetto del ritorno, a pericoli fisici e psichici, ovvero di trovarsi in una situazione intollerabile. Inoltre, l’autorità giudiziaria può rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora accerti che quest’ultimo si oppone al ritorno e abbia raggiunto un’età e un grado di maturità tali da rendere opportuno tener conto del suo parere. Pertanto, facendo riferimento alle conclusioni del rapporto psicologico, i giudici interni ritenevano accertata la sussistenza di una situazione intollerabile, valorizzando altresì la volontà espressa della minore, ritenuta sufficientemente matura.

Dinanzi alla Corte europea, il ricorrente ha lamentato che le autorità nazionali non avessero condotto un esame adeguato del caso, né garantito un processo decisionale rispettoso delle garanzie procedurali richieste dall’art. 8 della Convenzione.

A tal riguardo, la Corte ha affermato che le autorità nazionali sono tenute a svolgere un esame approfondito ed effettivo delle circostanze del caso, fornendo una motivazione adeguata circa l’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 13, lettera b), che deve essere interpretata in modo restrittivo. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la motivazione dei giudici interni risultava carente e insufficiente e che, pertanto, il tribunale nazionale non aveva dimostrato di aver effettuato un adeguato bilanciamento tra il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione, e gli altri interessi concorrenti nel procedimento.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che il procedimento interno, considerato nel suo complesso, non ha soddisfatto i requisiti procedurali inerenti all’articolo 8 della Convenzione, accertandone la violazione. Tuttavia, la Corte ha precisato che, essendo nel frattempo la minore divenuta maggiorenne, la sentenza non implica alcun obbligo per lo Stato di disporne il ritorno.