di Paola Regina

In data 5 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in risposta ad un’ordinanza di rinvio pregiudiziale trasmessa da un giudice bulgaro, ha pubblicato la sentenza C-718/24 “Aleb”, che precisa ulteriormente la nozione di “Paese terzo sicuro”, a seguito dell’interpretazione dell’art. 33 paragrafo 2, lettera c),  38 e 46  della Direttiva 2013/32  “Procedure”, sulla base dei quali gli Stati membri possono considerare inammissibili le domande di protezione internazionale presentate da un richiedente proveniente da un paese terzo considerato “sicuro”.

Dopo le note sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea CV (C-406/22) e da Alace e Canpelli (cause riunite C-758/24 e C-759/24), la sentenza Aleb del 5 febbraio 2026 (C-718/24) contribuisce, dunque, a precisare l’interpretazione del concetto di “sicurezza” dei Paesi terzi, con riferimento questa volta non ai Paesi di origine dei richiedenti asilo, ma ai Paesi di transito. La sentenza risulta particolarmente interessante, perché, sebbene formalmente incardinata nell’attuale disciplina in vigore direttiva procedure 2013/32, è stata adottata in una fase di transizione normativa verso le nuove regole del Patto migrazione e asilo.

Nel caso di specie, si trattava di valutare la portata dell’art. 33 della Direttiva 2013/32/UE “Procedure”, secondo il quale gli Stati membri possano o meno considerare inammissibili le domande di protezione internazionale presentate da un richiedente proveniente da un paese terzo considerato “sicuro”, sulla base dei criteri enunciati dall’art. 38 della stessa Direttiva.

In punto di fatto, il giudice bulgaro di rinvio aveva respinto la domanda di protezione internazionale presentata da NP, un cittadino siriano, minorenne non accompagnato, che aveva lasciato Aleppo a causa del conflitto armato ed era entrato irregolarmente in Bulgaria, passando dalla Turchia, dove si era trattenuto per un mese insieme a due dei suoi fratelli e tre delle sue sorelle con i rispettivi mariti.

Il giudice bulgaro, pur respingendo la domanda di protezione internazionale, non aveva disposto il rinvio di NP in Siria, riconoscendo il fatto che sarebbe stato esposto, a causa del conflitto armato interno e della violenza indiscriminata, ad una minaccia reale per la sua vita e ritendendo sussistente, dunque, il rischio di “danno grave” alla vita (come definito dall’art. 15, lett. C della Direttiva 2011/95 “Qualifiche”).

Tuttavia, il giudice bulgaro aveva ritenuto che NP potesse essere comunque essere rinviato in Turchia, dove era già transitato per un mese, perché la Turchia poteva essere considerata un “paese terzo sicuro”, sulla base della legislazione bulgara (Aleb, § 20). Nel dubbio però che la legislazione bulgara non rispettasse i criteri previsti dall’articolo 38 della Direttiva “Procedure” ai fini della definizione di paese terzo “sicuro”, aveva chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di chiarire alcuni punti essenziali della Direttiva Europea 2013/32, “Procedure” (ora sostituita dal Regolamento 2024/132 del Patto Migrazione e Asilo, che sarà operativo a partire da giugno 2026).

In punto di diritto, vengono in rilievo tre questioni, importanti ai fini dell’evoluzione del diritto europeo in materia di migrazione e asilo.

  • In primo luogo, è opportuno sottolineare il distinguo, operato dalla Corte, tra inammissibilità o infondatezza della domanda di protezione internazionale. La Corte chiarisce che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera c) e l’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE (“Procedure”) devono essere interpretati nel senso che il motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), sulla base della provenienza da un paeseterzo considerato “sicuro” non preclude l’esame nel merito di una domanda di protezione internazionale. Dunque, l’applicazione dell’art. 33, paragrafo 2, lettera C, letto in combinato disposto con l’articolo 38 della Direttiva 2013/32/UE, può condurre solo a una decisione di inammissibilità, non surrogabile mediante una qualificazione di infondatezza o manifesta infondatezza nel merito (Aleb, §§ 41-43).
  • In secondo luogo, la Corte chiarisce che il legame con il Paese dove viene rinviato il richiedente «deve essere sufficiente a rendere ragionevole il trasferimento del richiedente interessato verso detto paese (cfr. sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218)». Dunque, il legame con il Paese dove viene rinviato il richiedente asilo deve essere tale da poter considerare ragionevole il trasferimento (Aleb, § 53). Infatti, la Corte continua sottolineando che, come già enunciato al punto 46 della sentenza in esame, sulla base dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva 2013/32, l’applicazione del concetto di “paese terzo sicuro” è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, che prevedono l’esistenza di un legame tra il richiedente protezione internazionale e il paese terzo interessato, tale da rendere ragionevole il trasferimento del richiedente in detto Paese. La Corte chiarisce che il mero transito, il mero passaggio attraverso un paese terzo non può costituire di per sé un motivo valido per ritenere che egli possa ragionevolmente essere trasferito in tale Paese (Aleb, § 54). Inoltre, al punto 55 della decisione in esame, la Corte chiarisce che qualora vi sia una legge nazionale, che individui l’esistenza del legame sulla base del mero “soggiorno” del richiedente in un Paese terzo «spetterebbe comunque a tale giudice [nazionale] determinare se, tenuto conto di tutte le circostanze che caratterizzano un eventuale precedente soggiorno del richiedente interessato nel paese terzo in questione, quali la durata e le ragioni di tale soggiorno e la presenza, in tale paese terzo, di membri della famiglia stretta del richiedente, tale soggiorno sia sufficiente per ritenere che esista un legame tra tale richiedente e tale paese terzo tale da poter ragionevolmente ritenere che il richiedente possa tornare in tale paese». Con riferimento al metodo per individuare i Paesi da considerare sicuri, la Corte ammette che l’autorità nazionale possa fondarsi su liste accessibili al pubblico o liste generali, tuttavia, la Corte chiarisce che tale designazione non esonera dall’obbligo di effettuare una valutazione individuale della domanda d’asilo.
  • Infine, la sentenza, a seguito di espressa domanda del giudice bulgaro di rinvio, affronta il tema del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva del richiedente asilo, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sulla base della possibilità di rinvio dello stesso in un Paese “sicuro”.

La sentenza, dunque, integra ulteriormente la nozione di paese terzo sicuro nel quadro della tutela giurisdizionale effettiva, stabilendo che l’articolo 38, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva 2013/32/UE deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 46 della stessa Direttiva (che definisce il ricorso giurisdizionale effettivo) e con l’articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Aleb, §§ 69–79).

In particolare, la Corte ha statuito che il giudice nazionale è tenuto a verificare, mediante un esame completo ed aggiornato, se il paese terzo in questione possa essere considerato paese terzo sicuro per il richiedente protezione internazionale interessato [ cfr. in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 68].

Dunque, la tutela effettiva non è trattata come semplice standard esterno, ma come criterio operativo che impone al giudice di assicurare la pienezza del sindacato sull’ammissibilità, anche in assenza di una espressa previsione processuale interna. Il giudice deve verificare la sussistenza di un “effettivo legame” con il Paese, ove il richiedente possa essere rinviato, anche quando l’ordinamento nazionale non gli attribuisca espressamente tale potere (Aleb, §§ 72-79 – cfr. AlhetoC-585/16, §§ 115 e 121-124; TompaC-564/18, §§ 66-69). Ne deriva che il controllo giurisdizionale non si limita alla verifica astratta della sicurezza del Paese terzo, ma si estende alla ragionevolezza del trasferimento del singolo richiedente, attraverso la verifica dell’effettiva esistenza del legame richiesto dall’art. 38 della Direttiva 2013/32/UE.

La sentenza in esame è stata pronunciata a ridosso dell’entrata in vigore del Regolamento “Procedure” (UE) 2024/1348, che si applicherà a partire dal 12 giugno 2026 e delle nuove norme europee che individuano una lista europea di paesi sicuri e definiscono il “concetto” di paesi sicuri a livello europeo nell’ambito del Patto europeo per la migrazione e l’asilo.

In tale contesto, la sentenza in esame risulta rilevante per la centralità che attribuisce al “legame ragionevole”, quale condizione del sindacato giurisdizionale sull’ammissibilità della domanda.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che, in questo momento storico, i legislatori in Europa (nazionali ed europeo) stanno promuovendo modelli che sopprimono tale requisito del “legame ragionevole” ai fini del trasferimento del richiedente asilo in un Paese terzo.

Dunque, la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, fondata sull’interpretazione del diritto secondario nel rispetto del diritto primario (la Carta dei diritti fondamentali) sembra anticipare una possibile violazione dei diritti fondamentali dell’Unione Europea da parte dei legislatori nazionali e del legislatore europeo.

Infatti, attenuare o eliminare il criterio del “legame ragionevole” con il Paese terzo incide direttamente sulla tutela dei diritti fondamentali del richiedente asilo, sull’accesso ai diritti fondamentali mediante la tutela giurisdizionale e dunque sull’effettività dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

In conclusione, la sentenza esaminata lascia alla giurisprudenza successiva il compito di verificare il requisito del “legame ragionevole”, che potrebbe essere alla base di un futuro contenzioso, avente ad oggetto un possibile contrasto tra le esternalizzazioni delle responsabilità da parte degli Stati europei e le garanzie avverso gli illegittimi respingimenti, contenute nella normativa europea di rango primario.