di Oriana Balsamo

Il 26 aprile 2023, il Consiglio di stato olandese ha negato il trasferimento di due richiedenti asilo verso l’Italia (sentenze n. 202207368/1 e n. 202300521/1) ai sensi del c.d. Regolamento Dublino (Regolamento UE n. 604 del 2013). In particolare, i giudici olandesi hanno stoppato la presa in carico dei due richiedenti asilo a causa delle gravi carenze sistemiche nel sistema di accoglienza italiano, tali da determinare il “rischio reale” di non soddisfacimento dei bisogni primari, quali riparo, cibo e acqua corrente.

Le decisioni riguardavano due richieste di protezione internazionale ai Paesi Bassi da parte di un cittadino eritreo, giunto in Europa attraverso l’Italia (sentenza n. 202207368/1), e di un cittadino nigeriano, che aveva precedentemente presentato domanda in Italia (sentenza n. 202300521/1). Il Segretario di stato per la giustizia e la sicurezza olandese aveva disposto l’avvio di due procedure di richiesta di presa in carico, c.d. trasferimento Dublino, riconoscendo l’Italia competente per l’esame delle domande. I due richiedenti avevano proposto reclamo avverso tali decisioni dinnanzi alle corti distrettuali olandesi, che avevano tuttavia dichiarato infondati entrambi i ricorsi.

In ultima istanza, i richiedenti hanno presentato ricorso dinnanzi al Consiglio di stato olandese, il quale si è pronunciato alla luce del principio eurounitario di mutua fiducia, di natura giurisprudenziale. Sulla base di detto principio, le procedure di trasferimento vengono effettuate presumendo il rispetto dei diritti fondamentali all’interno dei sistemi di asilo degli Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, la consolidata giurisprudenza ha contribuito a limitare il c.d. “trasferimento cieco”, richiedendo un esame nel merito qualora vi sia il rischio di violazione dei diritti fondamentali nei sistemi di asilo coinvolti.

A tal proposito, la sentenza M.S.S. c Belgio della Corte europea dei diritti dell’uomo richiedeva agli stati di non procedere al trasferimento qualora quest’ultimo potesse determinare l’esposizione a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell’art. 3 CEDU. Tale approccio era stato poi confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle sentenze congiunte N.S. e M.E, riscontrando una violazione dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali.

Il Consiglio di stato olandese ha confermato siffatto orientamento tenendo in considerazione una comunicazione del dicembre 2022 delle autorità italiane che richiedeva di sospendere temporaneamente i trasferimenti Dublino verso l’Italia a causa della mancanza di strutture di accoglienza. Per tale ragione, i giudici olandesi hanno concluso che il segretario di Stato non potesse invocare il principio della fiducia reciproca nei confronti dell’Italia, essendo piuttosto tenuto ad esaminare le domande dei due richiedenti asilo.