di Desirè Di Iorio

L’odierna situazione di stallo creatasi all’interno del conflitto russo-ucraino pare non cedere a trattative, trascinando le sorti degli Stati protagonisti nonché dello stesso diritto internazionale, in una spirale di incertezza e fragilità. Lo spiraglio aperto dal tentativo italiano di un piano in quattro fasi per la pace, di cui si parla da giorni, pare sia stato prontamente archiviato da Mosca, in particolare alla luce delle critiche mosse dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev. Nel frattempo la guerra continua, gli aggiornamenti dal fronte si susseguono, bombardando quotidianamente le coscienze di spettatori inermi di fronte ad uno spettacolo raccapricciante.

Il desiderio di giustizia è un sentimento condiviso dalla gran parte della comunità internazionale ma sarebbe ingiusto non riconoscere il corto circuito sofferto dal diritto internazionale di guerra, tenendo conto che il crimine di aggressione asseritamente imputabile alla Russia rischierebbe di rimanere impunito.

Proprio il giorno successivo all’invasione del territorio ucraino da parte di Mosca, il Procuratore della Corte Penale Internazionale Kharim Khan, rilasciando una dichiarazione ufficiale, rimarcò la competenza della Corte relativamente al crimine di genocidio, ai crimini di guerra, ai crimini contro l’umanità (rispettivamente previsti e puniti dagli articoli 6, 7 ed 8 dello Statuto di Roma, trattato istitutivo della Corte Penale), ma al contempo sottolineò il difetto di giurisdizione con riferimento al delitto di aggressione (di cui all’art. 8 bis).

La Corte Penale Internazionale, difatti, non potrà perseguire l’ipotetico crimine di aggressione commesso dalla Russia in quanto, in riferimento a questo crimine, lo Statuto di Roma prevede l’esenzione totale degli Stati non parti dello Statuto stesso. Invero, la Russia e l’Ucraina non hanno ratificato lo Statuto di Roma e perciò si pongono al di fuori della competenza della Corte per questo crimine specifico, nonostante lo Stato ucraino abbia accettato la giurisdizione della Corte per determinati crimini (servendosi di procedura speciale ex art. 12 dello Statuto e art. 44 delle Rules of Procedure and Evidence).

Che la soluzione auspicabile sia l’istituzione di un Tribunale ad hoc incaricato di indagare i presunti crimini di aggressione commessi contro l’Ucraina? Ciò che è certo è che lasciare impunito il crimine di aggressione rischierebbe di rallentare il percorso di pace e riconciliazione che si auspica nel prossimo futuro. Le odierne indagini in corso fanno ben sperare, rendendo la Corte Penale Internazionale parte attiva imprescindibile di un processo di giustizia nella comunità internazionale teso alla pace e al rispetto dei valori fondamentali.