dalla Redazione

Con ordinanza n. 230 del 2023, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto alla previsione per cui l’adozione legittimante recide, senza consentire al giudice di effettuare alcuna valutazione in concreto, i legami tra l’adottante e la famiglia dell’adottato.

In particolare, la questione di legittimità costituzionale riguardava l’art. 27, comma 3, della L. n. 184/1983, rispetto agli artt. 2, 3, 30 della Costituzione, e all’art. 117 Cost., con riferimento agli artt. 3 e 21 Convenzione ONU di New York, all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e all’art. 8 CEDU.

Nella fattispecie, il Tribunale per minorenni di Milano dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale il padre dei minori – in quanto condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio della moglie – disponendo il conseguente affidamento di questi ultimi agli zii residenti in Gran Bretagna.

Avverso tale pronuncia avevano proposto appello il tutore dei minori e la nonna materna chiedendo entrambi che fosse dichiarato lo stato di adottabilità dei minori con possibilità d’incontri con i familiari.

La Corte d’Appello dichiarava lo stato di adottabilità dei minori, ritenendo che questo rappresentasse l’istituto più adatto a tutelare i loro interessi. La Corte, constatava, tuttavia, l’interesse dei minori a mantenere relazioni significative con la nonna materna e con parte della famiglia paterna, anche in funzione dell’elaborazione del trauma subito; a tal fine disponeva l’intervento dei servizi territoriali per stabilire, con la massima protezione dei bambini da interferenze esterne dannose per il loro benessere psicofisico, le future modalità di incontro con la famiglia d’origine.

La Corte di Cassazione, investita del relativo ricorso, sollevava questione di legittimità costituzionale, per violazione, da parte della disciplina in questione, degli artt. 2, 3, 30 della Costituzione, e all’art. 117 Cost. (in riferimento, tra l’altro, all’art. 8 CEDU), considerando che il caso di specie “si iscrive nel catalogo delle esperienze più traumatiche che un minore possa vivere: la perdita immediata ed improvvisa del rapporto con entrambi i genitori, dovuta ad una vicenda tragica ed inemendabile. In questa o in altre situazioni analoghe in cui la relazione con i genitori non abbia margini di recuperabilità e non vi siano figure effettivamente sostitutive nell’ambito dei parenti L. n. 184 del 1983, ex art. 10, comma 2, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità ed al modello adottivo di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 27, può essere inevitabile.

Ciò tuttavia non esclude che debba essere lasciata al giudice minorile la possibilità d’indagare in concreto se la definitiva recisione dei legami con i nuclei familiari di origine, all’interno dei quali il minore abbia vissuto la relazione con i propri genitori, sia una soluzione che corrisponda al suo interesse o vi arrechi pregiudizio.”