di Valentina De Giorgio

Con sentenza n. 66/2024 pubblicata il 22 aprile 2024, la Corte costituzionale ha affermato che, a seguito della proposizione di domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso di uno dei componenti di un’unione civile, nel caso in cui entrambi intendano mantenere la relazione celebrando il matrimonio, i diritti della coppia non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del rapporto di unione civile e la celebrazione del matrimonio.

Alla base della pronuncia vi era la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, il quale, nel corso di un giudizio relativo alla rettifica di sesso di uno dei componenti di un’unione civile, aveva ravvisato una possibile disparità di trattamento tra una coppia unita civilmente e una coppia unita in matrimonio, qualora una delle parti decida di intraprendere il percorso di transizione di genere.

Infatti, nel caso del matrimonio, l’art. 1, comma 27, della c.d. legge sulle unioni civili (legge 20 maggio 2016, n. 76) prevede la possibilità dell’automatica instaurazione dell’unione civile a seguito della rettificazione di sesso di uno dei due coniugi, qualora essi abbiano manifestato congiuntamente al giudice, nel corso del giudizio per rettifica di sesso, la volontà di proseguire la loro relazione unendosi civilmente. Al contrario, nel caso dell’unione civile, il medesimo articolo dispone l’automatico scioglimento dell’unione civile a seguito di sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 1, comma 26, della legge sulle unioni civili per contrasto con l’art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo di unione civile per il tempo necessario affinché le parti celebrino il matrimonio, qualora entrambe le parti dell’unione abbiano rappresentato congiuntamente al giudice, entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio. La durata della sospensione è stata determinata in 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso.