della Redazione

Con sentenza del 2 luglio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso Fanesi c. Italia (ricorso n. 25063/20), riguardante il trattamento subito da un tifoso per mano delle forze dell’ordine italiane nel corso degli scontri verificatisi al termine di una partita di calcio.

Il ricorrente, Gianluca Fanesi, è un cittadino italiano nato nel 1973 e residente a Monteprandone. I fatti oggetto del ricorso hanno avuto luogo il 5 novembre 2017 presso lo Stadio di Vicenza al termine di una partita di calcio fra la squadra locale “Vicenza Calcio” e la squadra ospite “Sambenedettese”. Al termine della partita, la polizia aveva organizzato una scorta per accompagnare i tifosi della squadra ospite che erano giunti in autobus turistici e autovetture private fino al casello autostradale. Nel corso del trasferimento dei tifosi, il convoglio era stato aggredito mediante lancio di oggetti dai sostenitori della squadra avversaria. Quindi, un gruppo di individui era sceso dalle autovetture con l’intento di affrontare gli avversari, per poi allontanarsi all’arrivo della polizia. Il ricorrente faceva parte del gruppo e veniva ripreso mentre si allontanava successivamente all’intervento delle forze dell’ordine. Nelle riprese non era né mascherato né armato.

Il ricorrente affermava che mentre passava vicino ad un furgone della polizia, un agente lo aveva colpito violentemente alla nuca con un manganello, provocandone la caduta. Successivamente, altri agenti si univano all’aggressione colpendolo con calci e con il manganello per poi successivamente allontanarsi senza prestare alcun soccorso. Il Governo contestava  tale ricostruzione dei fatti, sostenendo che il ricorrente faceva parte di un gruppo di tifosi che, armati di bastoni ed incappucciati, si erano diretti verso le vetture della Polizia.

Il 23 novembre 2017 la Procura aveva avviato un procedimento penale contro ignoti per le lesioni aggravate riportate dal ricorrente, ai sensi degli artt. 582 e 583 del c.p., affidando le indagini a due magistrati. Tuttavia, il GIP di Vicenza, con ordinanza del 13 novembre 2019, non riteneva necessario procedere agli ulteriori atti istruttori richiesti dalla difesa.

Il ricorrente, quindi, proponeva ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo sostenendo di essere stato vittima di un uso eccessivo e non necessario della forza, lesivo della sua dignità e contrario all’articolo 3 della CEDU, anche sotto il profilo procedurale, che vieta la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti.

Sotto il profilo procedurale dell’articolo 3 della CEDU, la Corte rilevava che l’indagine condotta presentava delle lacune significative. Infatti, erano stati trascurati importanti elementi di prova potenzialmente rilevanti a carico degli agenti di polizia; le autorità non avevano avviato d’ufficio alcuna verifica sull’operato delle forze dell’ordine, né avevano inserito nel registro degli indagati i nomi degli agenti che erano entrati in contatto fisico con il ricorrente. Peraltro, le autorità avevano sostanzialmente escluso la rilevanza delle perizie mediche quali elementi potenzialmente idonei a ricostruire la responsabilità degli agenti.

La Corte giungeva, dunque, alla conclusione che l’indagine condotta dalle autorità italiane non fosse sufficientemente idonea a soddisfare i requisiti derivanti dal profilo procedurale dell’articolo 3 della Convenzione. Allo stesso modo, sotto il profilo sostanziale dell’articolo 3 della CEDU, la Corte riteneva sufficientemente provato che le gravi lesioni riportate dal ricorrente fossero riconducibili all’uso della forza da parte della polizia.

Di conseguenza, la Corte EDU accertava la violazione dell’articolo 3 della CEDU anche nel suo contenuto sostanziale, condannando il Governo italiano al pagamento in favore del ricorrente della somma di 100 000 euro di danni patrimoniali, 30 000 euro di non patrimoniali e un rimborso delle spese giudiziali pari a 20 000 euro.