di Francesca Giorgi
Il 2 luglio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso Dragoni e altri c. Italia (ricorso n. 12654/22), affrontando la questione della compatibilità con l’articolo 8 della CEDU della dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore e della conseguente interruzione di ogni rapporto con la famiglia d’origine. Il ricorso era stato presentato da Dora Dragoni, cittadina italiana, e Fatih Divrak, cittadino turco, unitamente ai nonni materni della minore, in relazione alla decisione delle autorità italiane di dichiarare, nel 2019, lo stato di adottabilità della figlia della coppia.
Nel 2017 la figlia della ricorrente veniva affidata ai servizi sociali in ragione delle condizioni di salute della madre, che avevano reso necessario un ricovero ospedaliero d’urgenza della durata di due settimane per disturbi psicotici. Considerata l’impossibilità del padre di provvedere autonomamente alla cura della figlia, la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori era stata sospesa e il Tribunale per i minorenni aveva avviato un procedimento volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore.
Nel corso del procedimento, i genitori e i nonni materni erano stati coinvolti in un percorso di sostegno e valutazione delle capacità genitoriali, nell’ambito del quale erano stati predisposti incontri regolari con la bambina, finalizzati a verificare l’idoneità dell’ambiente familiare a garantirne un’adeguata crescita. All’esito di tale percorso, il Tribunale, ritenendo che i ricorrenti non avessero acquisito le competenze necessarie per assicurare un adeguato esercizio della responsabilità genitoriale, aveva dichiarato, nel 2019, lo stato di adottabilità della minore, disponendo altresì l’interruzione di ogni rapporto con la famiglia d’origine.
Avverso tale decisione, il 4 settembre 2019 i ricorrenti avevano proposto appello, chiedendo una rivalutazione della situazione familiare alla luce dei mutamenti intervenuti nel corso del procedimento, con particolare riferimento alla stabilizzazione delle condizioni psichiche della madre. Tuttavia, nell’aprile 2020, la Corte d’appello aveva confermato la dichiarazione dello stato di adottabilità, ritenendo che le valutazioni degli esperti poste a fondamento della decisione di primo grado fossero sufficientemente recenti e attendibili da giustificarne le conclusioni.
In mancanza di qualsiasi tipo di sostegno da parte delle autorità nazionali, i ricorrenti proponevano ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando gravi violazioni dell’articolo 8 della CEDU (rispetto alla vita privata e familiare). Nello specifico, sostenevano che la dichiarazione di adottabilità emessa dalle autorità italiane si fosse basata su un momento di difficoltà, senza tenere in considerazione i cambiamenti della vita familiare della coppia durante lo svolgimento del procedimento. Le autorità nazionali avevano adottato, senza le necessarie condizioni, la misura drastica dell’adozione della bambina con l’ordine totale di cessazione dei rapporti con la famiglia di origine, al posto di fornire un’adeguata assistenza per cercare di aiutare a sviluppare e sostenere i loro rapporti familiari. La mancanza dell’adozione di tali misure è stata lamentata anche rispetto al rapporto della bambina con i nonni materni, ai quali sono stati concessi solo rari e brevi incontri con la bambina.
Il Governo ha ribattuto affermando di aver agito nel migliore interesse della minore, sostenendo di aver adottato tutte le misure necessarie per poter preservare, in quanto possibile, il rapporto con la famiglia di origine, e ritenendo che le decisioni assunte dalle autorità nazionali si basassero su indagini complete che dimostravano la mancanza delle capacità necessarie dei genitori di potersi prendere cura della bambina in maniera adeguata.
La Corte EDU ha riconosciuto che la decisione di dichiarare l’adottabilità della bambina e di interrompere totalmente i rapporti con la famiglia di origine rappresentasse una misura eccessiva non adeguatamente giustificata alla luce dell’articolo 8 della CEDU. Pur riconoscendo che le autorità italiane avessero agito per tutelare l’obiettivo legittimo del migliore interesse della minore, nella decisione è stato sottolineato che l’interruzione totale dei rapporti con la famiglia di origine deve sempre essere considerata una misura di carattere eccezionale, ammissibile soltanto in circostanze particolarmente gravi.
Nel caso specifico, le difficoltà dei genitori, anche se significative, avevano mostrato dei margini di miglioramento e il programma di genitorialità nel quale venivano coinvolti i ricorrenti non è stato considerato come sufficientemente idoneo a sviluppare il loro rapporto con la bambina. Inoltre, la Corte sottolineava che i giudici italiani nelle loro decisioni non avevano considerato né i miglioramenti segnalati dagli esperti incaricati, né la particolare condizione di vulnerabilità in cui versavano i familiari della bambina.
La Corte ha quindi sostenuto che, alla luce de cambiamenti positivi avvenuti nel nucleo familiare, i giudici avrebbero dovuto disporre una nuova valutazione per esaminare se fosse realmente necessario ordinare l’interruzione dei rapporti con la famiglia di origine. In mancanza di quest’ultima, le autorità italiane non sono state in grado di dimostrare che tale misura fosse l’unica adottabile per perseguire il migliore interesse del minore, comportando una violazione dell’articolo 8 della CEDU.
In conclusione, la Corte EDU, nel riscontrare la violazione dell’art. 8 CEDU, richiamava espressamente l’articolo 391 quater del Codice di procedura civile, recentemente introdotto nell’ordinamento italiano, osservando che “this review mechanism would allow the domestic authorities to re-examine without delay the situation of the applicants and the child in the light of the present judgment, and to consider the possibility of establishing some form of contact between them, taking into account’s the child’s current situation and her best interests and to take any other measures that may be appropriate in the child’s best interests”.




