di Adriana Raimondi

Con sentenza dell’8 ottobre 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso L.Z. e D.Z. c. Italia (ricorso n. 27379/24), riguardante la prolungata interruzione dei rapporti tra una madre e il figlio, collocato presso una famiglia affidataria a soli sedici giorni dalla nascita, nonché la successiva mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari che ne disponevano il ricongiungimento. La Corte ha accertato la violazione dell’art. 8 della Convenzione, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, in ragione dell’inerzia delle autorità nazionali nel garantire il mantenimento e il ripristino dei legami familiari.

In particolare, la ricorrente, dopo aver tenuto nascosta la gravidanza, partoriva da sola presso la propria abitazione. La donna affidava il neonato all’allora compagno affinché lo accompagnasse in ospedale. Quest’ultimo, tuttavia, agendo di propria iniziativa, abbandonava il bambino sul marciapiede di una strada. Il neonato veniva ritrovato lo stesso giorno e ricoverato in ospedale.

Due giorni dopo, la Procura della Repubblica chiedeva l’avvio di una procedura accelerata di adozione e veniva nominato un tutore. A dodici giorni dalla nascita, la ricorrente si presentava spontaneamente alla polizia, dichiarando di essere la madre biologica del bambino, manifestando il proprio pentimento per quanto accaduto ed esprimendo la volontà di riaverlo con sé. Nei suoi confronti veniva altresì avviato un procedimento penale per concorso nell’abbandono di minore, tuttora pendente.

Nonostante tali circostanze, il 20 novembre 2020, a soli sedici giorni dalla nascita, il Tribunale per i minorenni dichiarava lo stato di abbandono e di adottabilità del bambino, senza svolgere i necessari accertamenti e muovendo dall’erroneo presupposto che i genitori biologici fossero sconosciuti. Il minore veniva quindi collocato presso una famiglia affidataria in vista di una possibile adozione. Quest’ultima era stata preventivamente informata della natura giuridicamente precaria del collocamento e, in particolare, della possibilità che il bambino fosse restituito alla famiglia d’origine qualora la procedura di adozione non si fosse conclusa favorevolmente o il provvedimento di affidamento fosse stato impugnato o revocato.

Venuta a conoscenza della decisione alcune settimane dopo, la ricorrente intraprendeva una serie di iniziative giudiziarie volte a ottenere la sospensione della procedura di adozione, l’accertamento del rapporto di filiazione e il graduale ripristino dei contatti con il figlio. Le sue istanze venivano inizialmente respinte, fino a quando, con decisione dell’8 luglio 2021, la Corte d’appello annullava la dichiarazione dello stato di adottabilità. Tale pronuncia veniva successivamente confermata dalla Corte di cassazione. Ciononostante, il bambino continuava a vivere presso la famiglia affidataria.

Il 28 dicembre 2022, sulla base di una relazione peritale favorevole a un percorso di graduale ricongiungimento, il Tribunale per i minorenni disponeva il ritorno del bambino presso la madre biologica entro quattro mesi. L’attuazione del provvedimento incontrava, tuttavia, numerosi ostacoli, anche di natura organizzativa, aggravati dal trasferimento della famiglia affidataria a oltre 600 chilometri di distanza, avvenuto senza la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Quest’ultima, peraltro, non adottava misure efficaci per imporre il rientro della famiglia affidataria nel territorio di propria competenza.

Nonostante i successivi provvedimenti con cui il Tribunale ribadiva la necessità di procedere al ricongiungimento, il bambino non veniva restituito alla madre, né venivano concretamente attuate le disposizioni relative agli incontri tra i due, malgrado le reiterate richieste della ricorrente.

Nel frattempo, il Tribunale disponeva ulteriori accertamenti peritali. In particolare, nel dicembre 2023 veniva incaricato un secondo collegio di esperti di valutare l’evoluzione delle capacità genitoriali della madre rispetto alla precedente valutazione; nel luglio 2024 veniva poi disposta una terza perizia, avente a oggetto la personalità e le capacità genitoriali della ricorrente e degli altri componenti della sua famiglia, nonché le condizioni psicofisiche del minore e la natura del legame instaurato con la famiglia affidataria. Le nuove valutazioni evidenziavano come il trascorrere del tempo e il consolidamento del rapporto affettivo con gli affidatari avessero reso il ricongiungimento con la madre biologica particolarmente difficile, se non impossibile nel breve periodo.

La ricorrente adiva pertanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando, anche nell’interesse del figlio, la violazione dell’art. 8 della Convenzione in ragione dell’illegittima interruzione della loro relazione familiare. Sosteneva, in particolare, che le dichiarazioni dello stato di abbandono e di adottabilità fossero prive di fondamento e che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per preservare i legami familiari e favorire il ricongiungimento.

Nell’esaminare il ricorso, la Corte EDU rilevava anzitutto che la dichiarazione dello stato di adottabilità era stata pronunciata sulla base dell’erroneo presupposto dell’impossibilità di identificare i genitori biologici, senza che fossero stati svolti gli accertamenti necessari. Evidenziava, inoltre, come le autorità nazionali, pur essendo successivamente venute a conoscenza dell’identità della madre e della sua volontà di ricongiungersi con il figlio, non avessero adottato misure tempestive, concrete e adeguate per ristabilire un contatto effettivo tra i due e dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari che disponevano il ritorno del minore presso la famiglia d’origine.

In particolare, la Corte osservava che, per circa cinque anni, le autorità avevano tollerato la totale assenza di contatti tra madre e figlio e, successivamente, la mancata esecuzione del provvedimento del dicembre 2022. A tale situazione avevano contribuito sia la mancata cooperazione dei servizi competenti e del tutore, sia la condotta della famiglia affidataria, che aveva ostacolato l’attuazione delle decisioni giudiziarie. Al riguardo, lo stesso Tribunale per i minorenni aveva rilevato come l’atteggiamento degli affidatari fosse riconducibile alla volontà di considerare il bambino come proprio figlio, in contrasto con la natura e le finalità del collocamento disposto.

La Corte sottolineava, inoltre, che il ritardo nell’attuazione dei provvedimenti aveva inciso in maniera determinante sugli esiti delle successive valutazioni peritali. Mentre le prime relazioni avevano raccomandato un percorso di graduale ricongiungimento, quelle successive avevano evidenziato le difficoltà derivanti dal consolidamento del legame affettivo tra il minore e la famiglia affidataria. Il mero trascorrere del tempo, determinato anche dall’inerzia delle autorità, era così divenuto il principale elemento a sostegno della permanenza del bambino presso gli affidatari, anziché del suo ritorno presso la madre biologica.

Secondo la Corte, tale situazione aveva determinato il consolidamento di uno status quo di fatto, formatosi in contrasto con le decisioni giudiziarie e sfociato nella sostanziale recisione dei legami familiari tra i ricorrenti. Pur riconoscendo la necessità di evitare ricongiungimenti affrettati che potessero pregiudicare l’interesse superiore del minore, la Corte precisava che le autorità nazionali erano comunque tenute ad agire con particolare diligenza, adottando misure effettive per preservare e, ove possibile, ricostituire i rapporti familiari.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte EDU accertava, all’unanimità, la violazione dell’art. 8 della Convenzione, ritenendo che le autorità italiane fossero venute meno agli obblighi positivi di tutela della vita familiare, non avendo compiuto quanto ragionevolmente esigibile per garantire il mantenimento dei legami tra madre e figlio e favorirne il ricongiungimento.

Richiamando, inoltre, l’art. 46 della Convenzione, la Corte invitava le autorità italiane a riesaminare tempestivamente la situazione dei ricorrenti alla luce della sentenza e ad adottare le misure più appropriate nell’interesse superiore del minore, senza tuttavia disporne direttamente il ritorno presso la madre.

La Corte evidenziava altresì come la vicenda fosse espressione di una problematica di carattere sistemico relativa alla tempestiva esecuzione dei provvedimenti dei tribunali per i minorenni, aggravata dall’insufficiente controllo sull’operato dei servizi sociali e degli altri soggetti incaricati della loro attuazione. In tale prospettiva, richiamava la necessità di interventi di carattere generale volti a garantire l’effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie, anche attraverso un rafforzamento dei meccanismi di vigilanza e una più chiara definizione dei poteri e delle responsabilità dei servizi coinvolti.