di Paola Regina e Emilio De Capitani

Con una lettera aperta inviata alle maggiori istituzioni dell’Unione Europea l’associazione “Sikhs for Justice” (vedi: https://sikhsforjustice.org/downloads/46), ha contestato la recente decisione dell’Unione Europea di dichiarare l’India paese “sicuro” (vedi: https://sikhsforjustice.org/downloads/46 – sfj-open-letter-eu-india-strategic-agenda-minority-rights.pdf ).

La lettera denuncia le persecuzioni e le minacce di cui sono vittime molti Sikhs sia sul territorio indiano, che sul territorio europeo, inglese, americano, canadese, realizzando così un programma di repressione e persecuzione transnazionale). In effetti, a seguito di un’analisi approfondita, si rileva che le principali associazioni ed i principali osservatori internazionali hanno segnalato il medesimo di allerta, a causa della compressione dei diritti fondamentali e della repressione di minoranze etniche e religiose o di dissidenti rispetto all’orientamento politico e religioso dell’attuale Governo indiano.

Dunque, secondo numerose fonti autorevoli ed indipendenti, l’India non tutela le minoranze, come invece è imposto dalla normativa internazionale, oltre che dalla stessa Costituzione indiana.

In primis, secondo Amnesty International, la situazione dei diritti umani in India nel 2025-2026 è «drammaticamente peggiorata». Le autorità di Nuova Delhi continuano a usare leggi su sedizione e antiterrorismo per reprimere giornalisti, studenti, attivisti e oppositori politici. Le minoranze religiose – in particolare musulmani e sikh – sono colpite da discriminazioni istituzionalizzate, violenze e demolizioni punitive (cfr. https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2026/asia-e-pacifico/india/). Amnesty denuncia, inoltre, l’espulsione illegale di rifugiati rohingya, la persecuzione delle minoranze etniche nello stato di Assam e i crescenti rischi ambientali dovuti a un modello economico basato sul carbone. Amnesty accusa il governo Modi di «criminalizzare il dissenso» e di avere «chiuso lo spazio civico più di qualsiasi altro governo democratico nella storia moderna del Paese».

Human Rights Watch conferma un modello strutturale di repressione in India. Il suo rapporto 2026 documenta arresti arbitrari, violenze custodiali e pressioni sui media indipendenti, descrivendo un sistema di controllo che si estende ben oltre i confini nazionali. HRW cita episodi di sorveglianza e intimidazione contro cittadini indiani all’estero, compresi sikh, attivisti kashmiri e critici del governo BJP. In particolare, il rapporto menziona l’uso politico della revoca del visto Overseas Citizenship of India per punire studiosi e giornalisti della diaspora che denunciano abusi (cfr. https://www.hrw.org/asia/india).

Inoltre, lo studio del Parlamento Europeo Transnational Repression of Human Rights Defenders (2025) dedica un capitolo all’India, segnalando atti di repressione transnazionale ai danni di militanti e difensori dei diritti umani. Lo studio richiama il caso di Hardeep Singh Nijjar (ucciso nel 2023 in Canada) e il tentato omicidio dell’attivista Gurpatwant Singh Pannun a New York, sottolineando «elementi credibili di coinvolgimento di apparati collegati ai servizi segreti indiani». Classifica, inoltre l’India come l’unico Paese che abbia perpetrato azioni di persecuzione oltreconfine, raccomandando ai governi ospitanti – inclusi quelli europei – di rafforzare i meccanismi di protezione per le comunità vulnerabili.

Anche la USCIRF (U.S. Commission on International Religious Freedom) esprime «profonda preoccupazione» per la repressione transnazionale indiana e le politiche interne che colpiscono musulmani, sikh e cristiani. Nel suo rapporto 2025, la Commissione chiede l’inserimento dell’India nella lista dei “Paesi di particolare preoccupazione per la libertà religiosa” e denuncia «l’uso di strumenti diplomatici e d’intelligence per silenziare dissidenti all’estero». La USCIRF invita i governi occidentali a non sacrificare i principi dei diritti umani sull’altare delle relazioni economiche o strategiche con Nuova Delhi.

Infine, dai rapporti internazionali risulta che le forze indiane godrebbero di sostanziale impunità in virtù di leggi quali l’Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) e l’Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA). Minacce e persecuzioni sono condotte anche al di fuori del territorio indiano nei confronti di minoranze e di quanti come Sikhs for Justice invocano il principio di autodeterminazione dei popoli, chiedendo l’indipendenza dello Stato del Punjab.

Per queste ragioni, secondo l’associazione Sikhs for Justice, l’India non può essere dichiarata come paese “sicuro” per tutti e su tutto il suo territorio come invece risulta, ormai, dal Regolamento europeo in materia di procedure d’asilo.

Il Regolamento che ha inserito l’India fra tali paesi giustifica l’inserimento con la seguente dichiarazione: “Per quanto riguarda l’India, secondo le informazioni dell’Agenzia per l’asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell’Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L’India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell’India verso paesi in cui sarebbero esposti al rischio di essere sottoposti a pena di morte, tortura, persecuzione o altri trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l’India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira all’abolizione della pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L’India ha firmato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.”

Va innanzitutto notato che sulla base di tale dichiarazione, l’India è dichiarata sicura su tutto il territorio e per tutte le categorie di persone nonostante l’art. 63 del Regolamento “Procedure” permetta una dichiarazione che escluda parti del territorio o particolari categorie di persone. Quest’ultima soluzione è stata adottata, per esempio, dalla legislazione dei Paesi Bassi secondo i quali :”The designation of this country as a safe country of origin does not apply to: • people originating from the ‘union territory’ of Jammu and Kashmir; • religious minorities who have experienced problems because of belonging to that religious minority; • Dalit women and girls; • journalists; • persons who have been critical of the Indian government and government policy, and have experienced problems as a result (for example human rights activists, academics and demonstrators).”

Tali riserve nazionali che permettevano una tutela maggiore di alcune categorie di persone e di cittadini di alcuni degli stati indiani non sono più invocabili perché la nuova dichiarazione a livello UE prevale rispetto alle dichiarazioni nazionali, adottate in materia di “paesi sicuri”.  Sorgono, tuttavia, alcune domande, come ad esempio: quale delle due dichiarazioni rappresenta in modo più fedele la realtà dei fatti sul territorio indiano? Su quali fatti era basata la decisione dei Paesi Bassi e su quali altri elementi di fatto, il legislatore europeo ha invece deciso che determinate garanzie rivolte a determinate categorie di persone ed a determinate regioni del territorio indiano non possano più essere invocate?

Dunque, non si tratta di “domande di scuola” poiché, dichiarando l’India come paese “sicuro” su tutto il territorio e per tutte le categorie di persone, l’Unione Europea ha creato una sorta di “presunzione legale”, che rende possibile rimpatriare o espellere più facilmente in India sia i migranti irregolari, che persone alle quali non sia stato riconosciuto il diritto all’asilo. Questa presunzione legale limita in modo significativo i diritti delle persone estradate, allontanate o respinte, poiché queste dovranno dimostrare che, in via eccezionale, il concetto di paese di origine sicuro non dovrebbe essere applicato nel loro caso specifico (cfr. par. 5 del Regolamento 2026/464).

Inoltre, il diritto alla protezione giurisdizionale, garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sarebbe, fortemente limitato poiché i ricorsi giudiziari dovranno essere presentati entro termini molto brevi, non avrebbero automaticamente un effetto sospensivo e, in caso di decisione negativa, all’individuo non sarebbe consentito di rimanere legalmente nel territorio dell’UE.

Per tali ragioni, l’associazione Sikhs for Justice ha promosso diverse iniziative, tese, innanzitutto, a verificare le ragioni che hanno determinato la decisione dell’Unione Europea e, in secondo luogo, a offrire al Legislatore europeo gli elementi per sospendere e rivedere la decisione di dichiarare l’India come “paese sicuro”.

Per quanto riguarda l’accesso alle informazioni è solo il caso di ricordare che secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Alace e Canpelli  (in cause riunite C-758/24 paragrafi 86-87 e C-759/24)”, le informazioni che giustificano la dichiarazione di un paese terzo come “sicuro” e sulla cui base può fondarsi una presunzione legale, devono essere precise e accessibili non solo al pubblico ma, in particolare, alla persona che chiede asilo o che viene respinta e devono essere, soprattutto, verificabili da ciascun giudice, chiamato ad intervenire. Tale principio giurisprudenziale è stato confermato dall’art.61 dello stesso Regolamento “Procedure”, che prevede il ricorso a fonti “pertinenti e disponibili” al fine di verificare se un Paese possa definirsi sicuro.  In altre parole, la dichiarazione di paese “sicuro” non può essere frutto di una semplice discrezionalità politica, poiché incide sull’esercizio di un diritto fondamentale (il diritto all’asilo politico) e poiché può limitare il divieto di espulsione previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Purtroppo, dal testo e dai lavori preparatori della normativa europea in materia di paesi sicuri non risulta affatto chiaro su quali informazioni il legislatore si sia basato nel dichiarare l’India come paese “sicuro”.

Nonostante il Regolamento (UE) 2024/0464 incida sull’esercizio di diritti fondamentali, non ha svolto una valutazione di impatto, come previsto dall’accordo interistituzionale “Better Law Making” del 2016, ma fa solo riferimento a informazioni raccolte dalla Agenzie Europea per l’Asilo (EUAA). Tuttavia, a seguito di una richiesta di accesso agli atti presentata da Sikhs for Justice al legislatore europeo, è risultato che queste informazioni non sono tuttora accessibili perché l’Agenzia per l’Asilo le avrebbe “classificate” come “RESTREINT” per proteggere “le relazioni internazionali”. Tale “classificazione”, ripresa successivamente dalla Commissione (nella definizione della proposta legislativa) e, successivamente, dal Parlamento e dal Consiglio come legislatori, appare quanto meno criticabile per la forma e per il contenuto. È criticabile per la forma, nella misura in cui il livello “RESTREINT” non è previsto dall’art.9 del Regolamento CE 1049/01, l’unica norma europea che tratta di “Informazioni sensibili” che possono essere condivise solo con persone abilitate (“need to know”). È criticabile soprattutto nel merito, poiché, a fondamento di tale limitazione di accesso a tali informazioni “classificate”, si potrebbero ipotizzare due ipotesi:

  1. o tali informazioni provano che l’India è un Paese sicuro e, in tal caso non si vede quali sarebbero le conseguenze negative di una possibile divulgazione,
  2. o, invece provano il contrario e allora la loro “classificazione” violerebbe il diritto europeo a doppio titolo.

Infatti, dichiarando come sicuro un paese, nonostante informazioni indipendenti in senso contrario, il legislatore europeo eserciterebbe in modo arbitrario il proprio compito (che dovrebbe invece fondarsi su informazioni indipendenti ed obiettive proprio perché incide sull’esercizio di un diritto fondamentale come il diritto di asilo e sul rispetto del divieto di respingimento, previsto dalla Carta dei diritti fondamentali).

Soprattutto, la “classificazione” delle informazioni che hanno giustificato la nozione di “paese sicuro” ha comportato l’impossibilità di dibatterne pubblicamente i contenuti durante i negoziati legislativi (in particolare al Parlamento Europeo). Ciò è avvenuto in violazione, del principio della trasparenza legislativa previsto dall’art.15.2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che impone non solo la pubblicità delle votazioni, ma anche dei dibattiti legislativi (“Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.”). La pubblicità dei dibattiti legislativi è quindi una condizione evidente di legittimità democratica della legislazione europea. In occasione della adozione di una “legge” europea come il Regolamento (UE) 2024/464, escludere la pubblicità dei dibattiti sul contenuto di informazioni determinanti, ai fini della definizione dell’India come “paese sicuro” rischierebbe, purtroppo, di avvicinare il legislatore europeo a quello della Corea del Nord, come fu dichiarato nel corso dei dibattiti in seduta plenaria del Parlamento europeo relativi al Regolamento (CE)1049/01.

La procedura di accesso ai documenti, promossa dall’Associazione Sikhs for Justice è tuttora in corso per cui non si può ancora dire se il giudice europeo sarà chiamato a dirimere la questione, ma nel frattempo l’associazione Sikhs for Justice si è mossa per limitare il danno derivante dalle nuove norme europee anche attraverso la via “partecipativa”, presentando al Parlamento Europeo una petizione intesa a far sospendere e modificare la dichiarazione dell’India come “Paese Sicuro”.

La possibilità di sospendere prima temporaneamente e poi, se del caso, in via definitiva la dichiarazione di paese “sicuro” è infatti regolata dall’art. 63 del Regolamento “Procedure”, che affida alla Commissione la responsabilità di verificare se le condizioni iniziali non siano più soddisfatte anche “in relazione a determinate parti del territorio del paese terzo o in relazione a categorie di persone chiaramente identificabili”. Ove tali condizioni di sicurezza non fossero più soddisfatte, la Commissione dovrebbe sospendere, con un atto delegato la dichiarazione di paese “sicuro” per un periodo di sei mesi. Nel caso in cui la situazione non dovesse migliorare, entro tre mesi dall’adozione dell’atto delegato, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa tesa a sopprimere o modificare la dichiarazione inziale di “sicurezza” per la totalità o per parti del territorio e/o per alcune categorie di persone. Il Regolamento “Procedure” prevede poi che il legislatore europeo debba votare sul testo della proposta legislativa entro quindici mesi dalla sua presentazione.

Resta infine la possibilità di ottenere la modifica dello status di paese sicuro dell’India, attraverso una cosiddetta “Strategic litigation” che potrebbe essere promossa da un giudice nazionale sulla base di un ricorso contro una decisione di diniego della protezione internazionale o un provvedimento di allontanamento espulsione o estradizione in India di una persona (in violazione degli arti 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).

Come ricordato più sopra, in base alla nota sentenza della Corte di Giustizia Alace e Canpelli (cause riunite C-758/24 paragrafi 78-87 e C-759/24), l’efficacia del controllo giurisdizionale in ordine al rispetto delle condizioni sostanziali che giustificano la designazione di un paese come sicuro presuppone che il giudice adito possa avere accesso alle fonti di informazione, (quindi anche quelle “classificate”), sulla base delle quali un il paese terzo di cui trattasi è stato designato come paese di origine sicuro. “Tale esigenza di efficacia implica, altresì, che detto giudice possa verificare se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali, tenendo conto di altre informazioni da esso stesso eventualmente raccolte, siano esse provenienti da fonti pubbliche o da fonti di cui ha chiesto la produzione a una delle parti della controversia dinanzi ad esso pendente, a condizione che, da un lato, si sia accertato dell’affidabilità di tali informazioni e che, dall’altro, conformemente al principio del contraddittorio, tali parti abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni in ordine a tali informazioni.” 

Resta ora da vedere se la verifica della legittimità della designazione dell’India come paese “sicuro” avverrà per via giudiziaria o a seguito di un processo di revisione legislativa. Quale che sia il futuro della norma europea è quanto meno apprezzabile e rimarcabile il fatto che esponenti della società civile come l’associazione Sikhs for Justice si stiano battendo in modo così determinato non solo per il rispetto dei propri diritti fondamentali, ma per una migliore qualità della legislazione e democrazia europea nel rispetto dei principi di democrazia, stato di diritto, tutela delle minoranze, solidarietà e antidiscriminazione, su cui è fondata l’Unione Europea.