di Adriana Raimondi
Con sentenza resa in data 11 dicembre 2025 sul caso Diaco e Lenchi c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in relazione ai ritardi nel pagamento dei compensi spettanti agli avvocati per l’attività svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
La controversia riguardava due professionisti che avevano assistito persone ammesse a tale istituto in procedimenti penali e civili e che avevano ottenuto decreti e ordinanze di pagamento divenuti definitivi. Nonostante il riconoscimento giudiziale dei crediti, le somme erano state liquidate solo dopo tempi particolarmente lunghi, in alcuni casi di diversi anni.
La Corte ha chiarito che i decreti di pagamento emessi dai giudici nazionali attribuiscono all’avvocato un credito certo ed esigibile, tutelato come bene ai sensi della Convenzione. Tali provvedimenti danno luogo a una posizione giuridica patrimoniale pienamente protetta, che non può essere compromessa da inefficienze amministrative o da carenze strutturali nell’organizzazione degli uffici competenti.
Nel valutare la compatibilità dei ritardi con la Convenzione, la Corte ha osservato che, sebbene un intervallo di tempo per l’esecuzione delle ordinanze possa essere giustificato, esso non dovrebbe eccedere, salvo circostanze eccezionali, un periodo complessivo di un anno. In via generale, ha indicato come ragionevole un termine di circa sei mesi tra il deposito dell’ordinanza e la possibilità per l’avvocato di trasmettere la fattura, nonché un ulteriore termine di sei mesi tra l’invio della fattura e il pagamento.
Considerata la durata dei ritardi accertati e il ruolo essenziale del patrocinio a spese dello Stato nell’assicurare l’accesso effettivo alla giustizia, la Corte ha concluso che l’onere imposto ai ricorrenti per soddisfare il proprio credito fosse sproporzionato, dichiarando, pertanto, la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU e invitando l’Italia a realizzare delle misure generali per superare la carenza strutturale individuata.





