di Adriana Raimondi
Con decreto RGN 8445/2023, il Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, si è pronunciato su un ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità di una domanda di protezione internazionale presentata da una cittadina ungherese, riconoscendole lo status di rifugiata.
Il procedimento traeva origine dal ricorso di una cittadina ungherese di etnia rom e appartenente alla comunità LGBTIQ+, entrata in Italia nel luglio 2022. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo applicabile il principio secondo cui gli Stati membri dell’Unione europea devono considerarsi reciprocamente Paesi di origine sicuri e che, conseguentemente, l’istituto della protezione internazionale è destinato ai soli cittadini di Paesi terzi o apolidi.
In particolare, la Commissione territoriale fondava la sua decisione sul protocollo 24 allegato al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ai sensi del quale “la domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi: a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell’articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, all’adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione; b) se è stata avviata la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino; c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino; d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro”. A parere della Commissione, nel caso di specie, non ricorreva nessuna delle summenzionate ipotesi.
La ricorrente domandava pertanto l’annullamento del provvedimento in parola, chiedendo il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiata, e in subordine delle altre forme di protezione previste dall’ordinamento. Rappresentava, inoltre, la propria condizione personale, evidenziando di essere persona transessuale inserita nel sistema di accoglienza SAI del territorio metropolitano di Bologna e di aver intrapreso un percorso di supporto sanitario, psicologico e di rettificazione di genere.
Con il provvedimento in commento, il Tribunale affrontava preliminarmente la questione dell’ammissibilità della domanda, soffermandosi sull’interpretazione del Protocollo n. 24 TFUE e dell’art. 7, par. 1, TUE.
Il Collegio, diversamente dalla Commissione territoriale, riteneva che l’adozione, nel settembre 2018, della risoluzione del Parlamento europeo con cui veniva attivava la procedura ex art. 7, par. 1, TUE nei confronti dell’Ungheria integrasse già l’“avvio” della procedura ai fini dell’applicazione della deroga prevista dal Protocollo n. 24 alla lettera b).
Il Tribunale, quindi, ritenuta ammissibile la domanda, ricostruiva il contesto normativo e fattuale relativo alla situazione dei diritti fondamentali in Ungheria, richiamando le risoluzioni del Parlamento europeo adottate dal 2018 in avanti e altri atti di istituzioni europee e internazionali, dai quali emergono criticità persistenti in relazione alla tutela delle minoranze, in particolare delle persone rom e delle persone LGBTIQ+.
Il Collegio, pertanto, constate le gravi violazioni dello stato di diritto e dei diritti umani in Ungheria, ha riconosciuto lo status di rifugiata alla ricorrente, ritendo che “nella fattispecie, la richiedente asilo è esposta a due profili persecutori diversi, appartenendo contemporaneamente a due gruppi sociali rilevanti a norma dell’art. 2, primo comma lett e) d.lgs. n. 251/2007: persona transessuale ed appartenente all’etnia rom. Va sottolineato, allora, come nel caso de quo assuma particolare rilievo la prospettiva intersezionale, essendo pacifico in letteratura che più ragioni di persecuzione (es. donna e nera) non danno luogo ad una mera sommatoria ma espongono ad autonomi profili di rischio, con un rischio che non raddoppia ma aumenta in modo esponenziale. Alla luce di quanto riportato, si ritiene più che fondato il timore che la richiedente, in caso di rientro, possa subire ulteriori atti di persecuzione e di discriminazione”.





