di Maria Paola Costantini
Il 15 gennaio 2026, la Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto l’Italia responsabile della violazione dell’art. 2 paragrafo 2 della Convenzione che riguarda il diritto alla libertà e alla sicurezza, dal punto di vista sostanziale.
Il caso (Application no. 32707/19) riguarda quanto avvenuto nel corso di un intervento da parte di forze dell’ordine nei confronti di un uomo sospettato di furto e in preda agli effetti di sostanze stupefacenti. Il soggetto era stato immobilizzato e posto in posizione prona per circa 20 minuti. Tale intervento, come in seguito accertato durante i processi penali, aveva determinato il suo decesso per asfissia. I ricorrenti contestavano il fatto che le forze dell’ordine (in particolare, una pattuglia di carabinieri) non avevano adottato misure adeguate per proteggere la vita del loro congiunto, considerata la sua vulnerabilità. Veniva quindi posta in evidenza l’assenza di un quadro normativo appropriato diretto a regolare l’uso della forza. I ricorrenti denunciavano altresì, il fatto che i primi accertamenti e indagini fossero stati affidati proprio allo stesso gruppo di forze dell’ordine, non garantendo così trasparenza e indipendenza nella verifica dei fatti.
Il procedimento davanti al Tribunale di Firenze, avviato nei confronti dei quattro ufficiali e per reati di cui agli articoli 110 e 584 del Codice penale in materia di omicidio preterintenzionale in concorso con altri, aveva ritenuto illegittimo il comportamento di questi e aveva accertato la sussistenza del nesso causale tra il decesso e il comportamento dei militari. Anche la Corte di Appello di Firenze aveva riconosciuto la colpevolezza dei quattro rappresentanti delle forze dell’ordine, sulla base del fatto che non era stato adeguatamente dimostrato il rispetto dei requisiti di necessità e proporzionalità che giustificavano l’uso della coercizione fisica. (art. 53 del codice penale). Al contempo sussisteva la mancata osservanza di alcune circolari e procedure contenute in Linee guida in cui si fornivano dettagliate istruzioni sulle tecniche di arresto per ridurre le possibili conseguenze dannose e proprio quando ci si confrontava con persone in stato di agitazione psicofisica. Dalle verifiche effettuate era stato rilevato che alcune di tali circolari non erano state considerate vincolanti o addirittura erano state cambiate, omettendo proprio di segnalare i pericoli connessi con alcune tecniche di contenzione.
Tuttavia, in sede di Corte di cassazione, i giudici riformavano senza rinvio la sentenza di Appello ritenendo la condotta delle forze dell’ordine giustificata, necessaria e proporzionata nonché pienamente legittima ai sensi dell’art. 53 del Codice penale (che prevede la possibilità per i pubblici ufficiali di usare armi o forza fisica in casi di violenza diretta contro sé stessi o contro beni o persone che hanno il dovere di proteggere, al fine di superare la resistenza o prevenire determinati reati). Sul punto, va evidenziato che la Corte di cassazione aveva da sempre interpretato restrittivamente tale articolo 53 considerando una estrema ratio l’uso delle armi e in generale della forza e di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.
La sentenza della Prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta importante per diversi profili.
I giudici sottolineano infatti che, insieme all’articolo 3, l’articolo 2 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa. Il suo ambito di applicazione concerne tutte quelle situazioni in cui è consentito “usare la forza” ma in cui tale esercizio può comportare come esito indesiderato la privazione della vita. Il principio di cui all’art. 2 stabilisce quindi che qualsiasi uso della forza deve essere “più che assolutamente necessario” per il raggiungimento di uno degli scopi indicati. Un’azione non regolamentata e arbitraria degli agenti dello Stato è incompatibile con l’effettivo rispetto dei diritti umani e ciò significa che, oltre ad essere autorizzate dal diritto nazionale, le operazioni di polizia devono essere sufficientemente regolamentate da quest’ultimo, nel quadro di un sistema di garanzie adeguate ed efficaci contro l’arbitrarietà e l’abuso della forza, e persino contro incidenti evitabili (si vedano Makaratzis, cit., § 58, e Tekın e Arslan, cit., § 84).
L’articolo 2 della Convenzione impone, inoltre, allo Stato l’obbligo positivo di formare i propri agenti di polizia in modo da garantire che abbiano un elevato livello di competenza e così da impedire qualsiasi trattamento contrario a tale disposizione (cfr. V c. Repubblica ceca, n. 26074/18,§ 87, 7 dicembre 2023). La Corte afferma di non essere convinta che, all’epoca dei fatti, ciò fosse stato fatto. Nella decisione si riconosce che al momento dei fatti contestati erano in vigore linee guida, seppur di natura generale, che prevedevano che l’uso della forza dovesse essere strettamente proporzionato al raggiungimento dello scopo per il quale era stato impiegato. Sebbene potesse essere discutibile il fatto che tale circolare contenesse istruzioni sufficientemente chiare e dettagliate sull’uso della posizione prona durante l’immobilizzazione degli individui, essa riconosceva quantomeno che potevano esserci rischi associati al suo utilizzo e disponeva che il suo utilizzo fosse evitato e limitato, se possibile. La Corte esprime preoccupazione in merito alle omissioni nelle circolari successivamente approvate e dirette agli agenti sul mancato riferimento ai possibili rischi (2016 e 3019).
Nel riconoscere la violazione dell’art. 2, i giudici della Prima Sezione affermano di “non essere in grado di individuare alcun argomento o prova convincente a sostegno della presunta assoluta necessità – nell’interesse della sicurezza – di tale prolungamento della costrizione di R.M. a terra in posizione prona, considerando che tale fatto è sato individuato come una delle cause dirette che hanno contribuito alla morte del soggetto”.
Infine, per quanto riguarda il requisito di indipendenza, si ribatte che in un’indagine su un decesso di cui si presume siano responsabili agenti o autorità statali, è necessario che le persone responsabili dell’indagine siano indipendenti da quelle implicate nei fatti. Ciò implica non solo l’assenza di legami gerarchici o istituzionali, ma anche un’indipendenza pratica (cfr. Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia [GC], n. 24014/05, § 177, 14 aprile 2015). Ciò che è in gioco qui non è altro che la fiducia del pubblico nel monopolio dello Stato sull’uso della forza (cfr Hugh Jordan contro Regno Unito, n. 24746/94, § 106, 4 maggio 2001; Ramsahai e altri contro Paesi Bassi [GC], n. 52391/99, § 325, CEDU 2007-II; Kolevi contro Bulgaria, n. 1108/02, § 193, 5 novembre 2009).
Per quanto concerne l’invocata violazione anche dell’art. 3 della Convenzione sul divieto di tortura e di atti disumani, i giudici ritengono di aver affrontato le principali questioni giuridiche sollevate dal caso e che non sia necessario esaminare l’ammissibilità e il merito delle restanti doglianze.
Appare importante segnalare in ultimo la puntualizzazione effettuata dai giudici: la competenza della Corte europea riguarda la responsabilità degli Stati ai sensi della Convenzione non la responsabilità del singolo, oggetto del procedimento penale. La responsabilità ai sensi della Convenzione si basa sulle sue stesse disposizioni che devono essere interpretate alla luce dell’oggetto e dello scopo della Convenzione, tenendo conto di tutte le norme o principi di diritto interno pertinenti, nonché di tutte le norme o principi pertinenti di Diritto internazionale. La responsabilità di uno Stato ai sensi della Convenzione, derivante dagli atti dei suoi organi, agenti e dipendenti, non deve essere confusa con le questioni di diritto interno relative alla responsabilità penale individuale, oggetto di esame dai tribunali penali nazionali. La Corte non si preoccupa di giungere a conclusioni di colpevolezza o innocenza in tal senso (si vedano Giuliani e Gaggio, cit. sopra, § 182, e Maslova c. Russia, n. 15980/12, § 70, 14 febbraio 2017).





