di Chiara Parlato
Con sentenza del 17 marzo 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso Sungur c. Turchia (ricorso n. 56462/19) relativo all’uso ingiustificato di spray lacrimogeno da parte di un agente di polizia nei confronti della ricorrente durante le proteste di Gezi Park e alle carenze delle autorità turche nella successiva risposta sanzionatoria.
Il caso trae origine dall’incidente del 28 maggio 2013, quando la ricorrente partecipava a un sit-in pacifico nel Gezi Park di Istanbul, organizzato contro il progetto di riqualificazione che prevedeva la sostituzione del parco con un centro commerciale, nella zona vicina a piazza Taksim. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, un agente le spruzzava gas lacrimogeno direttamente sul volto da una distanza inferiore a un metro, continuando anche mentre la donna si voltava per proteggersi. Le immagini dell’episodio, ampiamente diffuse dai media, rendevano la ricorrente nota come la “donna in rosso” simbolo delle proteste.
A seguito dell’accaduto, il 3 giugno 2013, su ordine del Ministero dell’interno, venivano avviate indagini amministrative, disciplinari e penali nei confronti dell’agente, identificato come F. Z. In un rapporto del 22 agosto 2013, le autorità interne accertavano che l’uso dello spray era stato non necessario e contrario alle direttive interne, che vietavano l’uso del gas a distanza ravvicinata e nei confronti di persone che non opponessero resistenza, e che l’agente aveva anche preso a calci alcuni individui.
- Z. veniva accusato di abuso d’ufficio. Richiamandosi alla perizia sui filmati video, il pubblico ministero concludeva che F. Z. aveva spruzzato gas lacrimogeno da distanza molto ravvicinata, mirando direttamente alla ricorrente. Nel 2015, il Tribunale penale di
Istanbul condannava l’agente a dieci mesi di reclusione per lesioni personali volontarie per eccesso nell’esercizio del potere di usare la forza, in relazione agli atti commessi nei confronti della ricorrente, la quale non aveva messo in atto alcun comportamento aggressivo. Tuttavia, la pronuncia della sentenza veniva sospesa, subordinandola al mancato compimento di ulteriori reati dolosi per cinque anni, mentre sul piano disciplinare all’agente veniva inflitto soltanto un avvertimento.
La ricorrente proponeva opposizione contro tale decisione, contestando la sospensione della pronuncia della sentenza nei confronti di F.Z. Il 2 maggio 2016 la Direzione di Bakırköy per la liberazione condizionale constatava che F.Z. aveva adempiuto alle condizioni della misura impostagli e aveva piantato e curato 300 alberi. Successivamente il suo fascicolo di probation veniva archiviato. La Corte d’assise di Istanbul respingeva l’opposizione della ricorrente, ritenendo che la decisione del Tribunale penale fosse conforme alla legge.
La ricorrente adiva quindi la Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione dell’art. 3 CEDU, sostenendo di essere stata sottoposta a un trattamento degradante e che l’esito dei procedimenti interni avesse prodotto una situazione di sostanziale impunità.
Nel merito, la Corte ribadiva che l’uso della forza da parte della polizia è compatibile con l’art. 3 solo se strettamente necessario e proporzionato allo scopo per il quale è stato impiegato. Nel caso di specie, sia il Tribunale penale sia la Corte costituzionale hanno ritenuto che l’uso di gas lacrimogeni da parte di F.Z. nei confronti della ricorrente fosse stato non necessario e non giustificato dal comportamento della stessa e che la ricorrente non avesse opposto resistenza né manifestato comportamenti violenti, sicché l’uso dello spray lacrimogeno a distanza così ravvicinata non poteva ritenersi giustificato. Pur in assenza di qualsiasi allegazione o prova che la ricorrente abbia subito gravi sofferenze fisiche o mentali, il trattamento in questione non può essere qualificato come inumano, e ancor meno come tortura. La Corte ritiene pertanto che i fatti del caso di specie integrino un trattamento degradante. Quanto al profilo procedurale, la Corte riteneva che, sebbene le autorità nazionali avessero identificato il responsabile e avviato i relativi procedimenti, l’esito degli stessi non avesse garantito una risposta effettiva e deterrente. In particolare, la sospensione della pronuncia della sentenza e il successivo annullamento della condanna avevano svuotato di effetti concreti l’accertamento di responsabilità, mentre la sanzione disciplinare irrogata appariva manifestamente inadeguata.
Per tali ragioni, la Corte, all’unanimità, dichiarava che vi era stata una violazione dell’art. 3 CEDU sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale, condannando lo Stato convenuto al pagamento di 6.500 euro a titolo di danno non patrimoniale e di 5.400 euro per spese e costi.





