di Chiara Parlato
Con sentenza del 22 gennaio 2026, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo si è pronunciata sul caso J.S. c. Slovakia (ricorso n. 35767/23), relativo alla violenza domestica subita dalla ricorrente da parte dell’ex marito e alle conseguenti carenze delle autorità slovacche nell’indagine e nel procedimento penale nei confronti di quest’ultimo.
Il caso in esame trae origine dai fatti denunciati dalla ricorrente, cittadina slovacca, sposata con T. dal 2001.
In particolare, il 5 luglio 2014 il marito della ricorrente l’aggrediva verbalmente e fisicamente, minacciandola di morte e causandole diverse lesioni. Per tale episodio T. veniva condannato l’8 dicembre 2014 a una pena detentiva di otto mesi.
Successivamente, veniva aperto dalle autorità un nuovo procedimento a carico di T. per il reato di abuso perpetrato da un soggetto legato alla vittima.
Nel corso delle indagini e del processo venivano sentiti numerosi testimoni, inclusi i figli minori della coppia, e acquisiti diversi elementi di prova, tra cui perizie psicologiche e psichiatriche. In particolare, un esperto aveva riscontrato nella ricorrente chiari segni di maltrattamento e nei figli minori un disturbo da stress post-traumatico; inoltre, l’esperto affermava che T. non soffriva di alcuna malattia o disturbo mentale tale da compromettere la sua capacità di controllare il proprio comportamento, ma fosse dipendente dall’alcol.
Nonostante ciò, con sentenza datata il 15 aprile 2016 T. veniva assolto. Tale decisione veniva confermata nei successivi gradi di giudizio, non ritenendosi provato aldilà di ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell’uomo. Nel complesso, il procedimento penale si protraeva per oltre sette anni.
Per tali ragioni la ricorrente adiva la Corte Europea dei diritti dell’uomo invocando, in particolare, l’art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e sostenendo che le autorità slovacche non avevano svolto un’indagine e un esame giudiziario effettivi sulle sue denunce di violenza domestica. Invocava inoltre gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata), 13 (diritto a un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) CEDU, denunciando anche che lo Stato non l’avesse protetta dalla violenza di genere e che aveva subito discriminazioni basate sul suo genere.
Nel merito, la Corte ribadiva innanzitutto che la violenza domestica, anche quando assume forme prevalentemente psicologiche o di controllo coercitivo, può integrare un trattamento degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU e fa sorgere in capo allo Stato l’obbligo positivo di condurre un’indagine effettiva e di adottare misure volte a garantire che gli individui sotto la propria giurisdizione non siano sottoposti a maltrattamenti, compresi quelli inflitti da privati.
A parere della Corte, pure rilevando che le autorità avevano inizialmente avviato il procedimento e raccolto un ampio materiale probatorio, i tribunali interni avevano adottato un approccio formalistico trascurando elementi rilevanti del quadro probatorio: in particolare, le dichiarazioni dei figli, le testimonianze dei familiari e dei vicini, nonché le conclusioni degli esperti che avevano riconosciuto nella ricorrente i segni tipici della violenza domestica protratta, nonché la stessa dichiarazione resa da T. di aver schiaffeggiato la ricorrente costituivano prove inoppugnabili della violenza subita dalla donna.
La Corte riteneva, dunque, che alla luce dei fatti sopra elencati, il trattamento a cui la ricorrente era stata sottoposta rientrasse nell’ambito dell’art 3 della Convenzione in quanto degradante.
A ciò si aggiungeva che la durata eccessiva del procedimento penale, caratterizzato da plurimi annullamenti e rinvii, costringeva la ricorrente a rivivere per anni i fatti denunciati, esponendola a ulteriori sentimenti di paura, angoscia e insicurezza.
Nel complesso, tali carenze portavano la Corte a concludere che le autorità slovacche non avessero adempiuto all’obbligo procedurale derivante dall’art. 3 CEDU di garantire un’indagine e un esame giudiziario effettivi sulle accuse di violenza domestica.





