di Valentina De Giorgio
Con decreto del 26 febbraio 2026, il Tribunale di Milano, Sezione XV Civile specializzata in materia di impresa, ha ordinato la sospensione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto a partire dal 24 agosto 2026, salvo allineamento dell’impianto a determinate prescrizioni ambientali.
Il giudizio in questione ha ad oggetto la prima class action italiana presentata contro l’ex Ilva, promossa per la protezione dei diritti di circa 300.000 residenti del comune di Taranto e dei comuni limitrofi, finalizzata ad ottenere un’inibitoria dell’esercizio dell’impianto o almeno di alcune sue parti, con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute, il diritto alla serenità e alla tranquillità nello svolgimento della loro vita e il diritto al clima.
Nell’ambito di tale procedimento, con ordinanza del 16 settembre 2022, il Tribunale di Milano aveva formulato alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE per ottenere chiarimenti sulla coerenza dei c.d. decreti salva Ilva con la disciplina comunitaria, in particolare con la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (c.d. IED, Industrial Emissions Directive).
Il provvedimento in commento è stato adottato dai giudici italiani in conformità alla sentenza emessa dalla CGUE su tale questione pregiudiziale il 25 giugno 2024 (causa C-626/22). La Corte di Lussemburgo, dopo aver fornito indicazioni sull’interpretazione della IED, aveva affermato che l’esercizio dell’ex Ilva andava sospeso se dannoso per salute e ambiente, rimettendo al Tribunale di Milano la valutazione concreta sulla pericolosità dell’impianto siderurgico. Per un approfondimento sulla sentenza della CGUE, si rinvia al commento incluso nell’edizione del 3 luglio 2024 di questa Newsletter.
In particolare, Tribunale di Milano, con il decreto di febbraio, ha stabilito la parziale disapplicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del 2025, ovvero del provvedimento che per 12 anni autorizza l’attività produttiva dello stabilimento siderurgico, in relazione a specifiche prescrizioni ritenute carenti. Tali prescrizioni erano infatti prive dell’indicazione di termini entro i quali studi di fattibilità e progetti debbano essere esaminati dalle autorità competenti, approvati e realizzati. Il difetto di termini avrebbe come conseguenza che la realizzazione degli interventi di ambientalizzazione previsti potrebbe avvenire fino alla data di scadenza dell’AIA 2025 (nel luglio 2037). Ha affermato il Tribunale che “[l]a disapplicazione trova il suo fondamento non già nella irragionevolezza intrinseca e sostanziale delle prescrizioni ma nella illegittima dilatazione (12 anni) dei tempi necessari per la loro implementazione”.
L’ordine di sospensione dell’attività produttiva contenuto nel decreto non è immediatamente esecutivo, essendo funzionale all’integrazione dell’AIA con l’indicazione di termini certi e ragionevolmente brevi di attuazione delle prescrizioni. In mancanza di tali integrazioni, l’ordine diventerà esecutivo a partire dal 24 agosto 2026. Da tale data dovranno iniziare le attività tecniche ed amministrative necessarie alla sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dell’ex Ilva.
Nel frattempo, il 9 marzo 2026, le parti resistenti – Acciaierie d’Italia S.p.a. in Amministrazione straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding S.p.a. in Amministrazione straordinaria, Ilva S.p.a. in Amministrazione straordinaria – hanno proposto alla Corte di appello di Milano reclamo avverso il decreto del Tribunale, contestandolo in più punti. Anche gli stessi ricorrenti hanno proposto reclamo, ritenendo inopportuno il differimento e chiedendo la sospensione immediata dell’area a caldo dell’acciaieria. La prima udienza sul reclamo si terrà il 22 aprile 2026.





