di Maria Vittoria Polticchia

 

Con sentenza resa in data 19 marzo 2026 sul caso B.G. c. Francia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato all’unanimità la violazione dell’ articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione al “rappel à la loi”, ovvero al richiamo formale alla legge previsto dall’ordinamento francese come alternativa al perseguimento penale.

La controversia riguardava una ricorrente minorenne, B.G., che nel giugno 2016, accompagnata dalla madre, denunciava alla polizia L.A., ragazzo diciassettenne, per averla costretta a praticare sesso orale nei bagni di scuola, minacciandola di rivelare la loro relazione ad un amico in comune. Il convenuto dichiarava che l’atto fosse consensuale. La polizia trasmetteva il fascicolo al pubblico ministero, osservando che la ricorrente “non aveva né gridato, né opposto resistenza e contattava regolarmente il suo aggressore via sms per spingersi oltre. Non aveva nemmeno espresso chiaramente il suo rifiuto”. Inoltre, B.G. veniva sottoposta a visita ginecologica, che non evidenziava lesioni. Nell’ottobre 2016, la denuncia veniva archiviata per “insufficiente caratterizzazione del reato”.

Nel settembre 2016, la madre di L.A.  sporgeva denuncia contro B.G. per calunnia. L’anno successivo, la minore riceveva la notifica di “rappel à la loi” e dopo essere comparsa dinanzi al delegato del PM, il relativo verbale attestava esplicitamente che la ricorrente aveva commesso il reato di “denuncia calunniosa”, previsto dall’art. 226-10 del Codice penale francese, con conseguente iscrizione della minore nel casellario di giustizia.

Secondo i giudici di Strasburgo, l’accusa aveva ritenuto che B.G. avesse denunciato L.A. senza fornire alcuna motivazione, nonostante la minore non avesse mai ammesso i fatti e fosse stata privata del contradditorio. Inoltre, la Corte ha rilevato che le autorità non avevano valutato in modo equilibrato le dichiarazioni delle parti e ha chiarito che la nozione di consenso applicata risultava in contrasto con la propria giurisprudenza (H.W. c. Francia ed E.A. c. Francia) e basata su stereotipi quali l’assenza di grida, resistenza o chiaro rifiuto verbale.

Pertanto, esaminando l’intera sequenza procedurale, dalla denuncia di stupro fino al “rappel à la loi”, la Corte ha dichiarato l’applicazione di tale richiamo al caso di specie una violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione, ovvero del diritto ad un equo processo.

In aggiunta, il giudice Serghides, in un’opinione separata, pur concordando sulla violazione rilevata, ha criticato la mancata analisi autonoma della violazione dell’art. 13 della Convenzione, ritenendo tale scelta responsabile dell’indebolimento del diritto al ricorso effettivo.

La portata della decisione in esame assume quindi particolare rilevanza, avendo chiarito tre profili complessi: la tutela procedurale delle vittime di violenza sessuale, i limiti alle misure alternative all’azione penale e la corretta interpretazione della nozione di consenso.