di Valentina Rao

La pronuncia in commento si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale relativo alla responsabilità del Ministero della Salute per i danni da contagio a seguito di trasfusioni con sangue infetto. Il nodo centrale dell’ordinanza riguarda l’efficacia che l’accertamento del nesso causale, già compiuto in sede assistenziale ai sensi della Legge n. 210/1992, spiega all’interno del parallelo e autonomo giudizio civile di risarcimento del danno promosso ex art. 2043 c.c.

L’ordinanza n. 19131/2026, richiamando l’autorevole arresto delle Sezioni Unite n. 19129/2023, afferma che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute che consegue ai danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della l. n. 210/1992, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia; il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato se risulta dagli atti di causa

L’atto amministrativo viene qualificato come elemento presuntivo “grave e preciso”, dotato di una forza tale da poter sorreggere anche da solo l’accertamento del nesso causale. Per il danneggiato, ciò si traduce in un immenso vantaggio processuale: la produzione del decreto di indennizzo esaurisce l’onere probatorio a suo carico riguardo all’an della causalità materiale.

Una volta introdotto in giudizio il riconoscimento dell’indennizzo, si attiva un rigido meccanismo di inversione dell’onere della prova a carico del Ministero della Salute. La difesa erariale non può più trincerarsi dietro mere contestazioni generiche o richiedere una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) che si rivelerebbe meramente esplorativa.

Il Ministero, per vincere la presunzione, incontra uno sbarramento assertivo e probatorio strettissimo. Ha l’onere di allegare e dimostrare: fatti specifici e preesistenti, che non siano stati oggetto di alcuna valutazione in sede amministrativa (ad esempio, la prova documentale di fattori di rischio o contagi alternativi e concomitanti, ignorati dalla CMO) oppure nuove scoperte della scienza medica sopravvenute rispetto all’accertamento originario, capaci di escludere o smentire definitivamente la correlazione tra quel determinato emoderivato e lo sviluppo della patologia sofferta dal paziente.

Ove il Ministero non assolva a questo stringente onere, il giudice di merito è tenuto a considerare il nesso di causa come definitivamente dimostrato.

L’ordinanza n. 19131/2026 trasforma l’accertamento assistenziale in un pilastro difficilmente scardinabile nel giudizio risarcitorio, costringendo lo Stato a rispondere dei propri doveri di vigilanza sanitaria a meno di rigorose, e quanto mai rare, sopravvenienze fattuali o scientifiche.