di Lucia Galletta e Angela Maria Bitonti

 

  1. I fatti all’origine della controversia

La vicenda trae origine dalla mancata esecuzione, da parte delle autorità italiane, del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del Generale libico Osama Elmasri Njeem, successivamente rimpatriato in Libia dopo il suo arresto in Italia.

La ricorrente, vittima diretta dei gravi crimini contestati al cittadino libico e già riconosciuta quale beneficiaria di protezione internazionale in Italia sulla base dell’accertamento giudiziale delle violenze subite, sin da subito aveva partecipato ai procedimenti interni instaurati a seguito del rimpatrio, lamentando l’impossibilità di ottenere un effettivo accertamento delle responsabilità connesse alla mancata esecuzione del mandato della Corte Penale Internazionale.

Non soltanto, dopo il blocco del Parlamento al processo contro i Ministri operanti nel rimpatrio del Generale, la parte danneggiata presentava Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro lo Stato italiano per diniego di giustizia e violazione del diritto di accesso a un tribunale garantito dal comma 1 dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’arresto del procedimento nei confronti dei componenti del governo, conseguente al diniego dell’autorizzazione parlamentare prevista dall’art. 96 Cost., ha difatti costituito il presupposto processuale dal quale è scaturita la successiva iniziativa dinanzi alla Corte EDU.

  1. Il ricorso alla Corte EDU e il quadro convenzionale

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, la ricorrente è rappresentata dagli autori di questa nota e partecipa al procedimento in anonimato per tutela e sicurezza, perché vittima sopravvissuta ad atroci crimini e denunciante in un contesto ad alto rischio.

La sua difesa sostiene che l’Italia le ha impedito di accedere alla giustizia, prima rimpatriando il ricercato in violazione del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale e dello Statuto di Roma e, poi, bloccando il procedimento penale a carico dei Ministri di Governo agenti nel rimpatrio.

Il ricorso prospetta, in termini generali, la questione del rapporto tra gli strumenti di immunità e responsabilità ministeriale previsti dall’ordinamento interno e le garanzie convenzionali riconosciute alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani, ponendo al centro il principio di proporzionalità quale parametro di scrutinio.

Il diniego di giustizia subito ha costituito – sostiene la ricorrente – una “ingerenza statale non giustificata” ai sensi della Convenzione EDU, in quanto, sebbene l’immunità ministeriale persegua lo scopo legittimo di garantire l’indipendenza del governo, nel caso di specie, la sua applicazione sarebbe apparsa manifestamente sproporzionata perché evidentemente non necessaria in una società democratica in virtù della Legge e dei Principi convenzionali.

Punto centrale della doglianza è il mancato equilibrio tra scopi, azioni e sacrifici, ossia tra gli interessi perseguiti dallo Stato, i termini dell’azione statale e i diritti sacrificati del ricorrente: diritti – si badi bene – non soltanto fondamentali, ma formalmente dichiarati inviolabili dalla CEDU.

Le censure formulate – difatti – investono il diritto garantito dall’art. 6 CEDU paragrafo 1 in relazione al dedotto diniego di accesso alla giustizia, ma (data i crimini di cui era stata vittima la ricorrente) gli obblighi procedurali discendenti anche dagli artt. 2, 3 e 4 della Convenzione, concernenti rispettivamente il diritto alla vita, il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti e il divieto di schiavitù e servitù. Diritti sanciti come irrinunciabili ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione, il quale non consente alcuna deroga quando questi entrano in gioco.

  1. La comunicazione del ricorso e l’apertura della fase di contraddittorio

Con comunicazione del 29 maggio 2026, la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo ha notificato alle parti la decisione di comunicare il ricorso al governo italiano, disponendo l’avvio della fase di contraddittorio.

Il superamento del vaglio preliminare di ammissibilità assume particolare rilievo processuale, poiché presuppone che la Corte abbia ritenuto le questioni prospettate meritevoli di esame nel merito e abbia individuato specifici profili sui quali acquisire le osservazioni dello Stato convenuto. In questa fase, il procedimento entra nel confronto tra le parti mediante lo scambio delle rispettive osservazioni scritte, cui seguirà la valutazione della Camera competente ai fini della decisione definitiva.

Significativo è il contenuto delle domande rivolte al governo italiano, che consentono di comprendere quali siano i nodi giuridici della controversia.

La prima questione riguarda l’applicabilità dell’articolo 6 della Convenzione europea, cioè il diritto di accesso a un tribunale. La Corte chiede se una vittima costituita nel procedimento penale, che persegue anche interessi risarcitori, possa invocare la tutela prevista dal cosiddetto “ramo civile” dell’articolo 6 e se il blocco del procedimento abbia compromesso il suo diritto a una decisione giudiziaria.

Il secondo tema è ancora più innovativo. La Corte domanda se, pur trattandosi di fatti di tortura e schiavitù commessi in Libia, esista un collegamento giurisdizionale sufficiente tra la ricorrente e lo Stato italiano da far sorgere in capo all’Italia gli obblighi procedurali derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione, che tutelano rispettivamente il diritto alla vita, il divieto di tortura e il divieto di schiavitù. Si tratta di una domanda destinata, difatti, ad avere ricadute che vanno ben oltre il singolo caso, perché investe il tema della responsabilità procedurale degli Stati quando le loro decisioni incidono sulla possibilità di perseguire gravi violazioni dei diritti umani.

La Corte affronta poi ulteriori profili, chiedendo se la ricorrente possa essere considerata vittima anche delle violazioni convenzionali denunciate, se abbia esaurito tutti i rimedi interni disponibili e se il ricorso possa convivere con il procedimento già pendente davanti alla Corte penale internazionale, escludendo quindi una duplicazione vietata dalla Convenzione.

La domanda probabilmente più significativa è però l’ultima.

I giudici di Strasburgo chiedono espressamente se l’Italia avesse un obbligo, derivante dagli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione, di cooperare con la Corte penale internazionale nell’esecuzione del mandato di arresto emesso nei confronti di Almasri e, in caso affermativo, se tale obbligo sia stato violato. È un interrogativo che mette in relazione, forse per la prima volta in termini così diretti, il sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo con il sistema di cooperazione previsto dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

La decisione finale è naturalmente ancora lontana. La comunicazione al governo del ricorso non anticipa l’esito del giudizio, ma certifica che le questioni sollevate sono giuridicamente serie e meritevoli di un esame approfondito. È proprio questo il dato più rilevante: la Corte europea ritiene che il caso sollevi interrogativi nuovi e rilevanti sul rapporto tra immunità ministeriali, cooperazione internazionale, accesso alla giustizia e tutela delle vittime di crimini internazionali.

  1. Profili sistematici e rilievi conclusivi

Il procedimento presenta un interesse che travalicherà la singola vicenda processuale, poiché pone all’attenzione della Corte europea temi destinati ad incidere sul rapporto tra tutela convenzionale dei diritti fondamentali e limiti all’esercizio del potere statale, specie quando da questo equilibrio dipende le garanzie dell’effettività della protezione giurisdizionale riconosciuta alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani.

L’esito del giudizio offrirà indicazioni di particolare rilievo sull’estensione degli obblighi procedurali degli Stati aderenti alla Convenzione nei casi in cui la mancata attivazione degli strumenti di giustizia, anche nel contesto della cooperazione con la Corte penale internazionale, sia suscettibile di incidere sul diritto dei ricorrenti ad ottenere un’effettiva tutela giurisdizionale quando in gioco vi siano diritti non soltanto fondamentali, ma persino inderogabili.

Ciò posto, la decisione della Corte è destinata ad assumere un significativo valore sistematico nel dialogo tra ordinamento interno, diritto convenzionale e giustizia penale internazionale.