di Valentina Rao

Nella sentenza n. 22064 del 3 luglio 2026, viene esaminato il tema dell’esistenza e risarcibilità in capo al figlio concepito, ma non ancora nato, del danno da perdita del rapporto genitoriale, per fatto illecito del terzo.

La sentenza della Suprema Corte conclude un lungo iter processuale, avviatosi con la tragica scomparsa di un uomo, deceduto all’interno della struttura ospedaliera facente capo all’ASL di Caserta, a seguito di ricovero d’urgenza.

La moglie della vittima, in proprio e quale genitrice della figlia minore, sebbene non ancora nata al momento del decesso del padre, aveva adito il Tribunale, per far dichiarare la responsabilità dei medici intervenuti e per sentirli condannare, in solido con l’ASL, al risarcimento dei danni.

Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, aveva condannato l’ASL e i due medici, in solido tra loro, liquidando anche alla figlia — non ancora nata al momento della morte del padre — il danno da perdita del rapporto parentale. La Corte d’appello, invece, aveva escluso tale voce di danno, ritenendo che, non essendo la minore ancora nata, non potesse configurarsi né un pregiudizio morale né un danno dinamico-relazionale.

La Cassazione accoglie il ricorso sul punto, affermando che il figlio già concepito al momento dell’illecito mortale del padre, anche se nato dopo il decesso, ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto genitoriale. La sentenza d’appello viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli.

Sostiene la Suprema Corte che l’instaurazione del rapporto genitoriale va intesa come normale conseguenza del concepimento stesso del figlio, per cui, ove il fatto illecito di un terzo la impedisca, ciò implicherà inevitabilmente la sussistenza di un nesso di causalità materiale fra la condotta illecita e l’evento dannoso, costituito dalla lesione del diritto al rapporto genitore-figlio.

Dunque, in tema di responsabilità aquiliana, il figlio già concepito al momento della morte del padre naturale cagionata dall’illecito del terzo, e nato successivamente, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto genitoriale, poiché la futura instaurazione della relazione padre-figlio costituisce conseguenza normale del concepimento e il rapporto affettivo, educativo e di cura tutelato dall’art. 315-bis c.c. integra una situazione soggettiva propria del figlio.

La lesione del diritto al godimento del rapporto genitoriale, che si puntualizza nella sfera giuridica del nato, è causalmente riconducibile alla condotta illecita secondo il criterio della causalità adeguata, senza che assuma rilievo la questione della capacità giuridica del concepito; le conseguenze pregiudizievoli, morali e dinamico-relazionali, sono presunte in ragione della peculiarità del rapporto genitoriale e configurano danno diretto, non meramente riflesso o di rimbalzo, ancorché si manifestino in epoca successiva all’evento lesivo.