di Valentina De Giorgio 

Con sentenza del 2 luglio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso Ubeda e altri c. Italia (ricorso n. 9993/24), riguardante l’inadeguatezza di indagini relative a denunce presentate per episodi di violenza domestica e sessuale.

La vicenda traeva origine dal ricorso presentato dalla signora Ubeda e dai due figli minorenni, A.P. e M.P., tutti cittadini francesi. Nell’aprile 2021 la signora Ubeda aveva sporto denuncia presso la polizia contro il padre dei suoi figli ed ex compagno, G.P., cittadino italiano, affermando che lo stesso, durante la loro relazione, aveva usato violenza, sia fisica che psicologica, nei confronti suoi dei figli. Nel maggio 2021, su richiesta della signora Ubeda, lei e i suoi figli erano stati accolti in un centro di accoglienza dedicato. Nel novembre 2021, il pubblico ministero presso la Procura di Benevento aveva presentato istanza di archiviazione del procedimento, liquidando un episodio, durante il quale G.P. aveva puntato un coltello alla gola della signora Ubeda, come uno “scherzo di cattivo gusto” e affermando che era difficile dimostrare che G.P. fosse a conoscenza della mancanza di consenso della signora Ubeda al rapporto sessuale, considerando che “[era] normale che gli uomini dovessero superare un livello minimo di resistenza che ogni donna tendeva a opporre quando [era] stanca della vita quotidiana e un uomo [le faceva] avances sessuali”. A seguito dell’opposizione della signora Ubeda alla richiesta di archiviazione, nel febbraio 2024, G.P. veniva rinviato a giudizio.

Parallelamente, nel maggio 2021 la signora Ubeda aveva intentato un’azione legale per ottenere l’affidamento esclusivo dei figli, la revoca della responsabilità genitoriale dell’ex compagno, l’autorizzazione a lasciare l’Italia e il mantenimento. Nel maggio 2024 il Tribunale per i minorenni revocava a G.P. la responsabilità genitoriale ma non veniva espressamente emessa alcuna decisione in merito alla richiesta della signora Ubeda di essere autorizzata a stabilirsi in Francia. Lei e figli decidevano in ogni di lasciare il centro di accoglienza nel luglio 2024.

Nel 2024 i ricorrenti presentavano ricorso contro l’Italia invocando l’art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), sostenendo che i tribunali italiani non avessero valutato adeguatamente le loro accuse di violenza domestica né adottato a loro favore misure di protezione adeguate. Evidenziavano inoltre che la loro permanenza nel centro di accoglienza per oltre tre anni avesse comportato una grave violazione del benessere fisico e psicologico dei minori, sottoponendoli di fatto a una restrizione eccessiva e ingiustificata delle loro libertà a causa del regolamento interno del centro.

Con la sentenza in parola, la Corte di Strasburgo, pur ritenendo che le autorità italiane avessero reagito tempestivamente alle accuse di violenza domestica, avviando immediatamente un procedimento penale e collocando i ricorrenti in un centro di accoglienza, ha affermato che tale sistemazione aveva comportato per loro un onere maggiore rispetto a quello a carico di G.P., il quale non era stato sottoposto ad alcuna misura. Inoltre, le autorità italiane non avevano valutato in modo continuativo la proporzionalità della misura né avevano preso in considerazione la possibilità di adottare misure alternative quali, ad esempio, l’assegnazione dell’abitazione familiare alla signora Ubeda e ai figli o l’autorizzazione al loro trasferimento in Francia. La Corte ha ritenuto che il procedimento non avesse soddisfatto i requisiti di un’indagine tempestiva, approfondita ed efficace, come previsto dalla CEDU.

Peraltro, in relazione alle osservazioni del pubblico ministero che lo avevano portato a sminuire gravi episodi e a chiedere l’archiviazione del procedimento, la Corte ha ritenuto che tali motivazioni riflettessero una cultura sessista e stereotipata e ha condiviso le preoccupazioni espresse in una relazione del GREVIO (Gruppo di esperti sull’azione contro la violenza sulle donne e la violenza domestica), secondo cui tali stereotipi potrebbero portare le vittime di violenza domestica a subire un’ulteriore vittimizzazione in aula, la c.d. vittimizzazione secondaria. Peraltro, dal rinvio a giudizio di G.P. nel febbraio 2024, la Corte ha osservato che non parrebbe esser ancora stata fissata una data di udienza. Nel complesso, nel caso di specie, a parere della Corte, le autorità italiane non hanno riconosciuto le complesse dinamiche della violenza domestica e non hanno fornito una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla signora Ubeda e dai minori.

Per tali ragioni, la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 3 e dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia nei confronti dei ricorrenti, condannando lo Stato convenuto al pagamento ad ognuno dei ricorrenti di € 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti, nonché ala rifusione dei costi.