di Antonietta Confalonieri

Le scelte del governo sintetizzate nel D.L. 127/2021 portano attenzione al settore giustizia, con l’art. 2 che introduce l’art. 9 sexies  dal titolo “Impiego delle certificazioni verdi COVID 19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari”

Per magistrati e per i dipendenti degli uffici giudiziari vigono le stesse regole e gli stessi obblighi previsti in ambito pubblico e in ambito privato mentre le disposizioni non si applicano per l’accesso diversi, quali gli avvocati e i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del giudice estranei alla amministrazione della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

In altri termini, il diritto di difesa e l’accesso alla giustizia non può essere limitato neanche dalla esigenza di “incrementare l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate in ambito lavorativo” con l’estensione del green pass (cosi l’incipit del DPCM 12.10.2021).

Per l’esattezza, l’ultimo comma del nuovo articolo specifica che le disposizioni non richiedono agli avvocati di dotarsi della certificazione verde per accedere agli uffici giudiziari, sebbene il medesimo obbligo risulti in capo a magistrati (art. 2) e dipendenti e collaboratori (art. 1) dei medesimi uffici.

La relazione illustrativa, infatti, precisa che «l’intervento intende regolare solo il rapporto tra l’amministrazione e i suoi dipendenti, al più con l’estensione per chi in favore della stessa svolge un’attività analoga a titolo onorario».

Il Consiglio dei Ministri, successivamente, ha chiarito in sede di illustrazione del provvedimento adottato, che la mancata estensione risulta predisposta altresì «al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti», e pertanto al fine di scongiurare che eventuali problematiche relative al possesso della certificazione verde possano pregiudicare il diritto di difesa o rallentare lo svolgimento dei procedimenti.

Nella stessa direzione si muove anche la Circolare del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria contenente le linee operative a partire dal 15 ottobre 2021.

Viene precisato tra l’altro che “l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass è quella degli utenti ovvero coloro i quali si recano in ufficio in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’Amministrazione è tenuta a fornire”. Di conseguenza non sono tenuti ad esibire la certificazione verde

  • i familiari dei detenuti o degli arrestati che entrano in carcere per i colloqui (nel rispetto delle prescrizioni fornite dall’autorità sanitaria)
  • i difensori che accedono per mandato professionale e
  • tutti quei soggetti come consulenti, periti, testimoni e parti del processo che devono presenziare ad attività giudiziarie che si svolgono negli istituti negli istituti penitenziari: ad esempio nelle sale magistrati , dove si svolgono le udienze di convalida dei provvedimenti pre-cautelari o gli interrogatori di garanzia, nelle sale multivideo – conferenza, usate per lo svolgimento delle udienze processuali da remoto; nelle infermerie adibite ad accogliere eventuali atti peritali delegati dall’Autorità Giudiziaria (…)“