di Rainer Maria Baratti

In data 8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato con maggioranza dei due terzi la proposta di legge costituzionale modificativa degli articoli 9 e 41, introducendo così la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella nostra Costituzione. Il Senato aveva approvato la proposta di legge con la maggioranza dei due terzi già lo scorso 3 novembre; pertanto, la legge costituzionale entra in vigore senza passare per il vaglio del referendum.

Il testo introduce un nuovo comma all’art. 9 cost. al fine di riconoscere tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Allo stesso comma, inoltre, si afferma che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Al contempo è oggetto di modifica l’art. 41 cost in materia di esercizio dell’iniziativa economica. La nuova formulazione dell’articolo recita “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

La finalità di tale modifica è quella di dare articolazione al principio della tutela dell’ambiente ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’art. 117, secondo comma, introdotto con la riforma del Titolo V del 2001. Le modifiche, infatti, introducono una tutela diretta per l’ambiente inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: ambiente, ecosistema e biodiversità. Viene altresì introdotta per la prima volta nel nostro testo costituzionale l’interesse verso “le future generazioni”.

Le nuove formulazioni degli articoli oggetto di modifica recepiscono orientamenti affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa in occasione, segnatamente, della sentenza n. 407 del 2002, della n. 378 del 2007, della n. 179 del 2019 e, più recentemente, della sentenza n. 71 del 2020. La Consulta ha infatti riconosciuto un processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale.

Attraverso tale modifica la nostra Costituzione introduce disposizioni specifiche riguardanti la tutela dell’ambiente, allineandosi a tesi costituzionali più recenti o di recente revisione come quella spagnola del 1978, quella olandese del 1983, quella tedesca del 1994 e quella francese del 2005. A segnale della funzione del diritto internazionale di strumento di cambiamento sociale, inoltre, la modifica approvata recepisce le recenti pronunce dei Comitati delle Nazioni unite e richiama le innovazioni intervenute attraverso l’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000 e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile del 2015. A ciò si aggiunge che la stessa Unione europea si è impegnata a perseguire, anche in relazione all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il programma di azione dell’Agenda 2030 sottolineando che lo “sviluppo sostenibile” è “profondamente radicato nel progetto europeo”. La recente modifica della nostra Costituzione, quindi, rappresenta un passaggio fondamentale per percorre la strada verso un futuro “greener, safer and better” e di cui si aspettano gli effetti su dossier ancora aperti come l’EX-ILVA di Taranto.