di Adriana Raimondi

Con la recente sentenza resa nel caso V c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (causa C‑147/24), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la madre di un minore cittadino dell’Unione può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in cui vive con il figlio e di cui quest’ultimo ha la cittadinanza, anche nell’eventualità in cui la stessa disponga già di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

In particolare, il caso riguarda una cittadina marocchina, V, residente nei Paesi Bassi con il coniuge, cittadino olandese e marocchino, e il figlio minorenne, cittadino olandese.

V aveva chiesto il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 20 TFUE, al fine di continuare a vivere con il figlio. Le autorità olandesi respingevano la domanda, ritenendo che la madre disponesse di un diritto di soggiorno in Spagna e che il minore potesse accompagnarla in tale Stato membro. Alla donna veniva quindi ordinato di lasciare i Paesi Bassi e di recarsi immediatamente in Spagna.

Investito della controversia, il giudice nazionale sospendeva il procedimento principale, ritenendo necessario sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: “1)   Se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che non è escluso che a un genitore cittadino di un paese terzo debba essere concesso un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui suo figlio minorenne possiede la cittadinanza e in cui detto figlio risiede senza essersi avvalso dei suoi diritti di cittadinanza, anche se detto genitore cittadino di un paese terzo [gode di] un diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Qualora non sia escluso che a un genitore cittadino di un paese terzo debba essere concesso un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui suo figlio minorenne possiede la cittadinanza e in cui detto figlio risiede senza essersi avvalso dei suoi diritti di cittadinanza, anche se detto genitore cittadino di un paese terzo [gode di] un diritto di soggiorno in un altro Stato membro; 2.      Se dall’articolo 20 TFUE, in considerazione dell’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della [suddetta] direttiva (…), nel caso in cui esista un rapporto di dipendenza che giustifichi la concessione di un diritto di soggiorno derivato sulla base dell’articolo 20 TFUE, discenda un obbligo per l’autorità decisionale di accertarsi che l’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno corrisponda all’interesse superiore del minore e che la vita familiare possa essere mantenuta prima di ingiungere al genitore cittadino di un paese terzo di recarsi senza indugio nello Stato membro in cui gode di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno e se detti fattori debbano essere presi in considerazione nella valutazione della domanda di un diritto di soggiorno derivato”.

Nelle sue conclusioni, l’avvocata generale Tamara Ćapeta aveva proposto di interpretare l’articolo 20 TFUE nel senso che esso non esclude il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato al genitore cittadino di un Paese terzo, anche quando questi sia titolare di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Secondo l’avvocata generale, il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente comprende anche il diritto di scegliere di non spostarsi e le autorità nazionali devono valutare l’interesse superiore del minore e il diritto alla vita familiare prima di imporre al genitore di trasferirsi in un altro Stato membro.

La Corte, con la sentenza in commento, ridefinendo l’ambito delle questioni pregiudiziali proposte, ha affermato che l’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta a una decisione che neghi il diritto di soggiorno derivato al genitore di un minore cittadino dell’Unione per il solo fatto che tale genitore disponga di un titolo di soggiorno in un altro Stato membro.

Secondo la Corte, le autorità nazionali devono previamente verificare se la vita familiare che il minore conduce con entrambi i genitori possa effettivamente proseguire in tale altro Stato membro e se il trasferimento sia conforme al suo interesse superiore. Nel caso di specie, rileva in particolare il rischio che il minore venga separato dal padre, qualora quest’ultimo non possa ottenere un diritto stabile di soggiorno in Spagna.

La Corte ha inoltre valorizzato la situazione personale del minore, che non parla spagnolo, ma olandese e che presenta difficoltà di elocuzione e di espressione per le quali segue un insegnamento specializzato nei Paesi Bassi. Tali elementi devono essere considerati dal giudice nazionale al fine di stabilire se un trasferimento forzato in Spagna sia contrario al suo interesse superiore.

Risulta quindi evidente, anche alla luce della precedente giurisprudenza della Corte, che l’eventuale titolarità di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro non può automaticamente escludere il diritto di soggiorno derivato nello Stato in cui il minore cittadino dell’Unione vive stabilmente con entrambi i genitori. Nel caso in cui la vita familiare non possa proseguire nell’altro Stato membro, o il trasferimento sia contrario all’interesse superiore del minore, il diritto dell’Unione impone il riconoscimento del diritto di soggiorno derivato al genitore cittadino di un Paese terzo.