di Adriana Raimondi

Con sentenza del 31 agosto 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU nei confronti dell’Italia in un caso riguardante il mancato riconoscimento del legame genitore-figlio tra una bambina nata da gestazione per altri eseguita all’estero e i suoi genitori “intenzionali” (padre biologico e madre).

In particolare, la vicenda originava dalla domanda, presentata dai genitori della ricorrente, C., all’ufficiale di stato civile italiano, di trascrivere il suo atto di nascita nel registro civile. L’ufficiale, ritenendo la trascrizione contraria all’ordine pubblico, posto il divieto di gestazione per altri vigente nel nostro ordinamento, respingeva la domanda.

I genitori intenzionali di C. presentavano dunque ricorso in Tribunale chiedendo la trascrizione integrale del certificato di nascita della bambina o, in subordine, la trascrizione solo parziale dello stesso (con riferimento al solo genitore biologico).
Il ricorso veniva rigettato dal Tribunale. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello.

I ricorrenti, quindi, domandavano all’ufficio di stato civile la trascrizione solo parziale dell’atto di nascita della figlia. Tuttavia, con una nota del 6 luglio 2022, l’Ufficio di stato civile rifiutava anche la trascrizione parziale motivando che il divieto di GPA non possa essere aggirato.

C., per mezzo dei suoi genitori, proponeva ricorso alla Corte EDU. La ricorrente asseriva essere stato violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’art. 8 CEDU, a causa della mancata trascrizione del proprio atto di nascita nel registro di stato civile. Infatti, il rifiuto opposto dalle autorità nazionali al riconoscimento di un legame con il padre biologico e la madre intenzionale la rendevano apolide, ponendola in uno stato di grandissima incertezza giuridica, nonché limitando notevolmente la sua vita sociale.

Il Governo, dal canto suo, sosteneva che le decisioni circa la trascrivibilità degli atti di nascita di bambini nati da GPA rientrassero nel margine di discrezionalità dello Stato. Per altro, secondo il Governo, il padre biologico avrebbe comunque potuto riconoscere la figlia ai sensi dell’art. 250 c.c., mentre, la madre intenzionale aveva a disposizione, per veder riconosciuto il legame con la bambina, lo strumento dell’istituto dell’adozione in casi particolari.

Con la pronuncia in commento, la Corte ha statuito che vi fosse stata un’interferenza illegittima con il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata, dichiarando così la violazione dell’art. 8 CEDU, profilo procedurale, per il mancato riconoscimento, da parte delle autorità italiane, del legame di filiazione con il padre biologico. Infatti, le autorità italiane, pur avendo un certo margine di apprezzamento nell’ambito della materia in questione, sono tenute in ogni caso a garantire la possibilità di riconoscere in modo pieno, “rapido ed efficace” il legame tra un bambino nato a seguito di GPA effettuata all’estero e il padre intenzionale quando questi è il padre biologico.

Diversamente, la Corte non ha ritenuto contrario all’art. 8 CEDU la mancata trascrizione integrale dell’atto di nascita della minore; a parere della Corte, infatti, il legame con la madre intenzionale può ben essere riconosciuto mediante il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari.