di Maria Paola Costantini

La decisione prende avvio da un procedimento presso il Tribunale di Bergamo promosso nei confronti dell’INPS (istituto nazionale di previdenza sociale italiano) da parte di un rifugiato beneficiario dello stato di protezione sussidiaria in ordine alla revoca della concessione del reddito di cittadinanza sulla base dell’assenza del requisito di 10 anni di residenza previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 4/2019.

Il ricorrente, contestando la revoca del beneficio, chiedeva che non gli fosse applicato il requisito della residenza in quanto contrario agli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95, che prevedono la parità di trattamento tra i cittadini nazionali e i beneficiari di protezione internazionale in materia di accesso all’occupazione e di assistenza sociale. Il provvedimento dell’INPS costituiva quindi una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza. Tra l’altro, il modulo predisposto dall’INPS non consentiva di chiedere la concessione del «reddito di cittadinanza» senza confermare che tale requisito fosse soddisfatto.

Il Tribunale di Bergamo sottoponeva alla Corte di Giustizia UE la domanda di pronuncia pregiudiziale inerente l’interpretazione degli articolo 26 e 29 della Direttiva in oggetto con riguardo sia alla natura del reddito di cittadinanza quale misura di assistenza sociale e di accesso all’occupazione sia in ordine alla compatibilità con la Direttiva del requisito della residenza di almeno dieci anni di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

La decisione è stata decisa dalla Grande Camera su richiesta dello Stato Italiano e risulta significativa in particolare in merito alla possibilità degli Stati di inserire nelle proprie legislazioni distinzioni ed esclusioni in materia di misure di assistenza  e di sostegno a persone straniere non stabilmente residenti e senza permesso di soggiorno.

Un primo motivo di interesse riguarda il chiarimento in merito al fatto che con la Direttiva si è inteso garantire prestazioni essenziali di sostegno per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria e che l’articolo 26 è compatibile con il Decreto legge n. 4 del 2019 laddove in entrambi i casi si prevedono non solo benefici economici ma anche misure di politica attiva del lavoro. In tal senso, quanto previsto dalla Direttiva non costituisce una mera prestazione di assistenza sociale o una provvidenza assistenziale.

In secondo luogo, la Corte ribadisce che la normativa europea si fonda sul principio generale di parità di trattamento, principio che non può essere derogato né ridotto senza giustificazione adeguata, attesa la sua natura di principio generale previsto anche dall’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Si chiarisce al riguardo che “tale principio vieta non soltanto le discriminazioni palesi, ma anche tutte le forme dissimulate di discriminazione che, pur basandosi su criteri distintivi apparentemente neutri, pervengano di fatto allo stesso risultato discriminatorio.”.

Richiamando la propria giurisprudenza, i giudici sottolineano che, la Corte ha già dichiarato che devono essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall’ordinamento nazionale le quali, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente o in gran parte gli stranieri, nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai cittadini nazionali che dagli stranieri o che rischiano di essere sfavorevoli, in particolare, per questi ultimi. In tal senso il requisito della residenza costituisce una discriminazione indiretta.

Risulta importante il chiarimento in ordine alle deroghe e alle giustificazioni. Nella decisione si sottolinea da una parte, come non risulti che l’Italia abbia chiaramente espresso la sua intenzione di avvalersi della deroga al principio di parità di trattamento prevista dal paragrafo 2 dell’art. 29 della Direttiva. Dall’altra, la Corte ritiene non condivisibile la giustificazione addotta dallo Stato italiano in ordine agli oneri sul piano amministrativo ed economico. Per il governo italiano “sarebbe ragionevole che il legislatore nazionale riservi l’applicazione di tale misura alle sole persone che sono stabilmente radicate nella comunità nazionale e che possono esserne considerate membri permanenti.”  Al riguardo, la Corte ribadisce che ogni discriminazione dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo. “Conseguentemente, poiché i diritti conferiti dal capo VII della direttiva 2011/95, nel quale sono collocati gli articoli 26 e 29 della stessa, sono la conseguenza del riconoscimento dello status di rifugiato e non del rilascio di un titolo di soggiorno, essi possono essere limitati soltanto nel rispetto delle condizioni fissate in tale capo, di modo che gli Stati membri non hanno il diritto di aggiungere restrizioni che non siano in esso previste. Detti articoli 26 e 29, i quali riguardano tutti i beneficiari di protezione internazionale e quindi anche i beneficiari di protezione sussidiaria, non subordinano i diritti loro riconosciuti alla durata della loro presenza nello Stato membro interessato o alla durata del titolo di soggiorno di cui essi dispongono (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, Ayubi, C‑713/17, EU:C:2018:929, punti 27 e 28).”

Pertanto, un requisito di residenza di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello cui è subordinata la concessione del «reddito di cittadinanza», costituisce una discriminazione indiretta a danno dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria che non appare obiettivamente giustificata.