Di Antonietta Confalonieri

Il Consiglio d’Europa ribadisce il suo messaggio del rispetto dei diritti umani e questa volta lo fa  con riferimento alla tecnica del riconoscimento facciale, precisando che questa tecnologia non può pregiudicare la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali di tutte le persone, compreso il diritto alla protezione dei dati personali.

Il 28 gennaio, in coincidenza con il Data Protection Day, il Comitato consultivo della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale ha pubblicato le “Linee guida sul riconoscimento facciale”.

La nuova serie di guidelines del Comitato sono rivolte ai governi, ai legislatori e alle aziende (intendo così gli sviluppatori, i produttori, i fornitori di servizi) con l’intento di vietare l’uso del riconoscimento facciale al solo scopo di determinare il colore della pelle di una persona, le convinzioni religiose, il sesso, l’origine razziale o etnica, l’età, la salute e lo stato sociale di una persona.

La  Segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić ha avuto modo di sottolineare come “nel migliore dei casi il riconoscimento facciale può risultare pratico e utile per superare gli ostacoli della vita quotidiana;  nel peggiore dei casi, minaccia i nostri diritti umani essenziali, in particolare la privacy, la parità di trattamento e la non discriminazione, consentendo alle autorità pubbliche estatali  e ad altri la possibilità di monitorare e controllare aspetti importanti della nostra vita, spesso a nostra insaputa o senza il nostro consenso”.

Il nuovo documento del Comitato intende della dignità fissare regole rigide per evitare i grandi rischi per la privacy e la protezione dei dati personali connessi all’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale. Viene altresì precisato che alcune applicazioni di riconoscimento facciale dovrebbero essere completamente vietate con il preciso scopo di evitare discriminazioni.

Le società private non dovrebbero essere autorizzate a utilizzare il riconoscimento facciale in ambienti non controllati come i centri commerciali per scopi di marketing o di sicurezza privata.

È stato evidenziato come questo divieto dovrebbe essere applicato anche alle tecnologie di “riconoscimento degli affetti” – che consentono di identificare le emozioni e che possono essere utilizzate per rilevare i tratti della personalità, i sentimenti interiori, la salute mentale o il livello di impegno dei lavoratori – poiché pongono grandi rischi in ambiti quali il lavoro, l’accesso alle assicurazioni e l’istruzione. Link del Consiglio d’Europa https://www.coe.int/fr/web/data-protection/-/ensure-that-facial-recognition-does-not-harm-fundamental-rights