di Pietro Parente

Mercoledì 6 maggio 2026, la Commissione EMPL del Parlamento Europeo (Commissione per l’occupazione e gli affari sociali) ha approvato l’accordo provvisorio, raggiunto con il Consiglio, sulle norme aggiornate per il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori transfrontalieri in UE, ovvero i soggetti che risiedono in uno Stato membro ma esercitano l’attività lavorativa in un altro stato membro. Si tratta di un processo legislativo estremamente rilevante e che ha interessato il Parlamento ed il Consiglio per circa un decennio.

Infatti, la proposta della Commissione risale al 2016 e l’accordo tra i due co-legislatori è stato raggiunto solo il 22 aprile di questo anno (cfr.: https://www.consilium.europa.eu/media/srun2d5g/st08387-ad01en26_public.pdf).

I rappresentanti permanenti degli stati membri presso l’UE hanno poi approvato, in data 29 aprile, l’accordo raggiunto (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8631-2026-INIT/en/pdf).

L’obiettivo della riforma

La riforma essenzialmente è volta a garantire che i lavoratori transfrontalieri in UE non subiscano gli effetti che un mancato coordinamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri possa avere sulla loro attività, ovvero che non perdano la totalità o parte dei loro diritti previdenziali. La Commissione Europea ha recentemente ribadito che la riforma rappresenta un passo importante verso un’equa mobilità dei lavoratori in Unione Europea ed uno strumento attraverso il quale sarà possibile garantire che i loro diritti in materia previdenziale siano ben tutelati (cfr.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_26_929).

La necessità della riforma

Dunque, se la riforma previdenziale europea per i lavoratori che vivono in uno Stato membro e lavorano in un altro Stato membro sarà definitivamente approvata dal Parlamento Europeo in sessione plenaria e dal Consiglio, essa sarà destinata ad avere un impatto notevole su circa sedici milioni di persone che vivono e lavorano in diversi Stati membri, numeri che, si stima, potranno essere in crescita negli anni a venire.

La riforma assume una notevole rilevanza a livello europeo considerando che, nonostante gli stati membri siano liberi di definire il proprio sistema previdenziale e le sue caratteristiche, l’UE può stabilire norme per coordinare i sistemi previdenziali degli Stati membri e garantire una maggiore protezione per i propri cittadini che esercitano il diritto alla libera circolazione dei lavoratori in UE (cfr. Art. 45 TFUE).  Ad ora, il quadro normativo è formato dai Regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 (che insieme formavano il cosiddetto “Pacchetto di modernizzazione e coordinamento”, in vigore dal 2010) ma la Commissione Europea, a seguito di un aumento notevole della mobilità dei lavoratori e dello sviluppo ulteriore dei sistemi nazionali di previdenza sociale e della giurisprudenza in materia, già nel 2016 aveva proposto un aggiornamento delle norme. L’accordo raggiunto dai co-legislatori, Parlamento e Consiglio, rappresenta quindi un grande traguardo nel processo legislativo della riforma.

Si aspetta ora che la riforma venga formalmente approvata dal Parlamento in sessione plenaria e dal Consiglio, per poi essere pubblicata, dopo anni di negoziazioni, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea entro la fine del 2026 e attuata negli Stati membri entro due anni.

 

Principi fondamentali per il Coordinamento UE dei regimi previdenziali:

 

  • Principio di unica legge applicabile:

Ciascun lavoratore transfrontaliero è coperto dalla legislazione di un solo paese e verserà i contributi unicamente in quest’ultimo paese membro.

  • Principio di parità di trattamento o non discriminazione:

I lavoratori stranieri (originari di un altro stato membro) hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini del paese membro in cui lavorano.

  • Principio di cumulo dei periodi:

Nel calcolo di una prestazione sanitaria o previdenziale vengono presi in considerazione i precedenti periodi di assicurazione, lavoro o residenza trascorsi in altri paesi membri.

  • Principio della esportabilità:

Si può ricevere una prestazione sanitaria o previdenziale da parte di uno Stato membro anche se si vive in un altro paese membro. Le prestazioni sanitarie e previdenziali possono infatti essere versate nell’intero territorio dell’UE. Vi sono eccezioni per i sussidi di disoccupazione che verranno analizzate in seguito.

 

Alcuni tra i principali cambiamenti della riforma:

Per riformare ulteriormente il sistema e adeguarlo alle moderne realtà economiche e sociali dell’UE (cfr. https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/it/FTU_3.6.4.pdf), il nuovo Regolamento (Procedura 2016/0397/COD) presenterà numerosi cambiamenti rispetto alla regolamentazione precedente e tra questi risultano particolarmente rilevanti le nuove norme riguardanti l’indennità di disoccupazione, le prestazioni per assistenza a lungo termine, la nuova notifica obbligatoria e la legislazione applicabile nei casi di cosiddetta “Pluriattività” (attività lavorativa in più di uno stato membro)

 

  1. Indennità di disoccupazione

Con la riforma, un lavoratore transfrontaliero, avendo versato contributi per almeno ventidue settimane nello stato membro di impiego, avrebbe accesso ad un’indennità di disoccupazione per un massimo di sei mesi da quest’ultimo. La riforma, in questo senso, ribadisce l’importanza del principio di “Lex loci laboris”, stabilendo come coloro che lavorano in uno Stato membro in cui non risiedono abbiano diritto ad un sussidio di disoccupazione nel momento in cui soddisfino le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale di quest’ultimo. Un lavoratore che cerca lavoro in un altro stato membro potrà quindi, per un periodo esteso, accedere ad un sussidio di disoccupazione da parte dell’ex paese membro di impiego.

  1. Prestazioni per assistenza a lungo termine

Per prestazioni di assistenza a lungo termine si intendono i sussidi, supporti e servizi erogati per tutti coloro che non sono “autosufficienti” per condizioni di invecchiamento, malattie croniche, disabilità etc. Non vi era ancora uniformità da parte degli stati membri riguardo questo tema e, spesso, le interpretazioni erano piuttosto differenti tra loro. L’accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio introduce un regime di coordinamento sulle norme per le prestazioni di assistenza a lungo termine presentando non solo una definizione chiara ma anche un elenco di prestazioni (definendo chi ne può avere accesso) così da agevolare i lavoratori transfrontalieri che ne necessitano.

  1. La nuova notifica obbligatoria

La riforma prevede che un cittadino che svolge la propria attività lavorativa in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui risiede, dovrà informare le autorità locali prima dell’effettivo inizio del suo lavoro. Vi sono delle eccezioni riguardanti i cosiddetti viaggi di lavoro (business trips) o attività a breve termine (attività di massimo 3 giorni consecutivi in 30 giorni consecutivi). Tuttavia, non vi è la possibilità di applicare l’eccezione di attività a breve termine per i lavoratori edili.

  1. Attività lavorativa in più di uno stato membro

L’accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio chiarisce anche le numerose problematiche che sorgono nel momento in cui un lavoratore svolga il proprio impiego in più di un paese. Infatti, con la riforma viene stabilito come la sede di attività rilevante, quella in cui vengono prese le decisioni chiave, può essere determinata da una serie di fattori come il “turnover”, il luogo dove vengono tenute le riunioni generali, l’abituale natura dell’attività lavorativa in questione. L’accordo però chiarisce come tali fattori non siano esaustivi.