di Maria Vittoria Polticchia
Con sentenza resa il 21 maggio 2026 sul caso Sobczyńska e altri c. Polonia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato all’unanimità la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in relazione al rifiuto da parte del Presidente della Repubblica (PdR) della Polonia di nominare giudici distrettuali dei candidati già approvati dal Consiglio Nazionale della Magistratura (Krajowa Rada Sądownictwa – KRS), senza motivare tale decisione e senza possibilità di ricorso giurisdizionale. La sentenza acquisisce estrema rilevanza anche in luce dell’erosione dello Stato di diritto in Polonia e della conseguente crisi giudiziaria polacca.
In particolare, la vicenda coinvolgeva tre giudici polacchi che, all’epoca dei fatti, lavoravano in vari tribunali distrettuali in qualità di giudici ausiliari. Nel 2006 si erano candidati per i posti vacanti di giudice del tribunale distrettuale. Le loro candidature erano state approvate dalle assemblee generali dei tribunali competenti e dal KRS, che ha trasmesso tali candidature al PdR con una proposta di nomina.
Con lettera del 3 gennaio 2008, il PdR ha comunicato la sua intenzione di rifiutare la nomina dei candidati proposti dal KRS, tra cui i ricorrenti, senza fornire alcuna motivazione. I ricorrenti hanno quindi richiesto al PdR di porre rimedio a tale violazione di legge. Tuttavia, il 16 gennaio 2018, il PdR ha emesso una decisione senza precedenti nella storia della Polonia, con cui rifiutava la nomina di nove candidati, inclusi i ricorrenti, pubblicata successivamente nella Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, i ricorrenti si sono rivolti ai tribunali amministrativi e hanno presentato ricorsi costituzionali. Tali tentativi sono falliti, poiché i tribunali amministrativi hanno ritenuto di non essere competenti (§ 16 della sentenza) e la Corte costituzionale ha dichiarato i ricorsi inammissibili (§ 20 della sentenza).
Di conseguenza, il 7 settembre 2014, i ricorrenti hanno adito la Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione dell’art. 6 della CEDU per essere stati privati del diritto di accesso a un tribunale, poiché i tribunali nazionali si erano rifiutati di esaminare i ricorsi presentati a seguito della decisione del PdR di non nominarli giudici.
La Corte EDU, all’unanimità, ha riscontrato una violazione dell’art. 6 § 1 della CEDU, ritenendo che il rifiuto del Presidente –– non accompagnato da alcuna motivazione, né soggetto ad alcuna forma di controllo giurisdizionale, nonostante i ricorrenti avessero soddisfatto tutti i requisiti di legge ––compromettesse l’essenza stessa del diritto di accesso a un tribunale (§ 186 della sentenza). Pertanto, i giudici di Strasburgo hanno concesso a ciascuno dei ricorrenti 13.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale, in conformità con l’art. 41 della CEDU (equa riparazione).
In particolare, la Corte EDU ha ritenuto che i ricorrenti, avendo completato con successo le diverse fasi della procedura di selezione e avendo ottenuto un parere positivo da parte del KRS, nutrissero una legittima e ragionevole aspettativa che la loro candidatura venisse esaminata nel rispetto di una procedura trasparente, obiettiva e priva di arbitrarietà (§ 183 della sentenza). Di conseguenza, per la Corte di Strasburgo, la decisione del PdR –– in contrasto con il parere positivo del KRS, priva di motivazione, e caratterizzata da profili di arbitrarietà –– non è stata sottoposta ad alcuna forma di controllo idonea a esaminare le doglianze dei ricorrenti (§ 185 della sentenza).
Per questi motivi, la sentenza Sobczyńska rappresenta un’evoluzione significativa del precedente giurisprudenziale che la Corte EDU ha progressivamente elaborato per tutelare le carriere giudiziarie ai sensi dell’art. 6 § 1 della CEDU, poiché estende l’ambito di applicazione di tale disposizione ai giudici “junior”, in cerca del loro primo incarico giudiziario quali giudici pienamente indipendenti. In tal modo, la pronuncia in esame contribuisce al rafforzamento del nesso tra la tutela contro l’arbitrarietà della nomina dei giudici e il principio fondamentale dello Stato di diritto…




