di Adriana Raimondi

Il 24 febbraio u.s. le forze armate russe hanno avviato un’invasione dell’Ucraina su larga scala che, rendendo vaste aree del territorio ucraino zone di conflitto armato, ha provocato fin da subito l’esodo di migliaia di persone.
Ad oggi, secondo l’Alto commissariato Onu per i rifugiati (UNHCR), si conterebbero già 2 milioni di persone che, fuggite dal conflitto, sono giunte nei paesi limitrofi (oltre 1,2 milioni sono giunti in Polonia, più di 191mila in Ungheria e oltre 140mila in Slovacchia); numero che è destinato a moltiplicarsi tragicamente con il proseguire del conflitto.
Proprio l’eccezionalità di tale situazione – che non ha simili precedenti in Europa a partire dalla seconda guerra mondiale – ha spinto il Consiglio dell’Unione Europea a muoversi in tempi rapidi e a decidere all’unanimità l’attivazione del meccanismo di protezione internazionale temporanea previsto dalla direttiva 55/2001, pensata per far fronte alla crisi nei Balcani e di fatto mai utilizzata.
La protezione temporanea rappresenta un meccanismo di emergenza applicabile nei casi di afflussi di massa e pensato al fine di consentire, a chi non può più far rientro nel suo paese di origine, di godere rapidamente di diritti armonizzati in tutta l’Unione (soggiorno, accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, assistenza medica e accesso all’istruzione per i minori), senza gravare sui sistemi di asilo dei singoli stati.
Con la decisione del 4 marzo il Consiglio ha quindi accertato l’esistenza di un afflusso massiccio nell’Unione di persone che hanno dovuto abbandonare l’Ucraina a seguito dell’invasione russa, dando così operatività al meccanismo della protezione temporanea.
La durata della protezione temporanea è pari ad un anno, prorogabile di sei mesi in sei mesi per un altro anno; se i presupposti per il riconoscimento di tale protezione non dovessero venir meno dopo questo periodo, il Consiglio, su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata, potrà prorogarla di un ulteriore anno.
Ai sensi dell’art. 2 della Decisione in commento, la protezione temporanea si applicherà ai cittadini ucraini ivi residenti prima del 24 febbraio 2022, agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale o di una protezione equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio e ai loro familiari.
La Decisione si applicherà altresì agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi che, soggiornando regolarmente sul territorio ucraino, al 24 febbraio avevano un permesso di soggiorno permanente e non possono far ritorno in condizioni sicure e stabili nel loro paese di origine. In questo caso saranno però gli stati membri a dover decidere se applicare la forma della protezione temporanea, oppure applicare altra adeguata forma di protezione ai sensi del proprio diritto interno.
A norma dell’art. 7 della direttiva 55/2001, gli Stati membri possono applicare tale Decisione anche ad altre categorie di soggetti, compresi i cittadini di paesi terzi che risiedono regolarmente in Ucraina e non possono tornare in condizioni di sicurezza nel proprio paese di origine (questa categoria potrebbe comprendere i cittadini di paesi terzi che si trovavano in Ucraina per un breve periodo per motivi di studio o di lavoro al momento degli eventi).
Pascale Moreau, direttrice dell’ufficio per l’Europa dell’UNHCR, ha incoraggiato “tutti gli Stati membri dell’UE ad adottare un approccio inclusivo e a concedere la protezione temporanea a questi gruppi di persone”.
In attesa dell’emanazione di un di DPCM che, sulla base della legge n. 85 del 2003 (di recezione della direttiva 55/2001), definisca le modalità e l’ambito di applicazione della suddetta disciplina, il nostro augurio non può che essere lo stesso.

Di seguito il testo integrale della Decisione di esecuzione: Decisione di esecuzione (UE) 2022-382 del Consiglio

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